Consulta: spetta allo Stato, non alle Regioni, stabilire misure contrasto pandemia

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La competenza a determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia è dello Stato e le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono decidere in modo difforme da quanto stabilito dalle norme statali. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, in relazione al ricorso presentato dal governo Conte contro la legge della Regione Valle d’Aosta che lo scorso dicembre aveva autorizzato la riapertura dei negozi al dettaglio e di altre attività, nonostante fosse ancora considerata in ‘zona rossa’, in aperto contrasto con quanto stabilito dal Dpcm dell’esecutivo. Lo scorso 14 gennaio, con una decisione senza precedenti, la legge regionale era stata già stata sospesa dalla Consulta.

Dopo aver esaminato nel merito il ricorso del governo contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, e in attesa della pubblicazione della sentenza, la Corte costituzionale ha fatto sapere, in una nota, di averlo “accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale”. La Corte, prosegue la nota, “ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”.

A gennaio il governo aveva impugnato la legge della Valle d’Aosta sostenendo che la Regione aveva messo in campo misure alternative alla sua strategia di contrasto alla pandemia. Questo, in aperto conflitto con la competenza statale in materia di profilassi internazionale e con il principio di sussidiarietà. Per la Regione era invece l’esecutivo a essere nel torto, poiché aveva utilizzato in maniera illegittima lo strumento dei Dpcm. Perché, era il ragionamento della Valle d’Aosta, anche riconoscendo che la profilassi internazionale è competenza esclusiva dello Stato, laddove questa incida trasversalmente sulle competenze attribuite alle Regioni, dovrebbe essere esercitata con atti aventi forza di legge. Procedendo con i Dpcm, sempre secondo la Regione, il governo aveva violato la clausola di salvaguardia delle Regioni a statuto speciale e in via generale il principio di leale collaborazione, visto che alle Regioni viene chiesto un semplice parere, non invece un’intesa.

Quanto alla sospensione degli effetti della legge regionale, decisa dalla Consulta lo scorso gennaio per scongiurare la possibilità di un aggravamento della diffusione della pandemia, nell’udienza pubblica del 23 febbraio l’avvocato della Valle d’Aosta Francesco Saverio Marini aveva sostenuto che “quel pericolo non c’era: a due settimane dall’ultima ordinanza i dati ci dimostrano che avevamo ragione: abbiamo avuto una riduzione dei casi molto più significativa delle altre Regioni, al punto da valutare l’inserimento della Valle d’Aosta nella cosiddetta zona bianca”. Di diverso avviso l’Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino. “Ci muoviamo nel campo della competenza esclusiva dello Stato – aveva sostenuto – e il vincolo alle competenze regionale è interamente nei decreti legislativi. I Dpcm sono atti che all’interno di questo perimetro adeguano la regolazione al variare della situazione di fatto, tipica delle pandemie”. Da qui l’auspicio, accolto oggi dalla Consulta, che “la Corte chiarisca che le competenze statali si impongono non solo su quelle della Valle d’Aosta ma anche di altre Regioni a statuto speciale”.

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