Covid, Consulta: i piani di vaccinazione vanno svolti secondo criteri nazionali

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“I piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso”. È quanto scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza con cui il 24 febbraio si è pronunciata sul ricorso presentato dal governo Conte contro la legge della Regione Valle d’Aosta che lo scorso dicembre aveva autorizzato la riapertura dei negozi al dettaglio e di altre attività, nonostante fosse ancora considerata in ‘zona rossa’, in aperto contrasto con quanto stabilito dal Dpcm dell’esecutivo.

È lo Stato che decide le misure di contrasto alla pandemia

La Consulta ha stabilito che spetta allo Stato, e non alle Regioni, decidere le misure necessarie al contrasto della pandemia da Covid-19. Di fronte a “malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale”, scrive la Corte, sono “ragioni logiche, prima che giuridiche” a radicare nell’ordinamento costituzionale “l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività”. Ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di competenza locale, sottolinea inoltre la Corte, ha “un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla. Omettere, in particolare, di spezzare la catena del contagio su scala territoriale minore, mancando di dispiegare le misure a ciò necessarie, equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali”.

Azione unitaria anche su approccio terapeutico e dati contagio

In tale contesto, scrivono i giudici, “un’azione o un coordinamento unitario può emergere come corrispondente alla distribuzione delle competenze costituzionali e alla selezione del livello di governo adeguato ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, per ogni profilo di gestione di una crisi pandemica, per il quale appaia invece, secondo il non irragionevole apprezzamento del legislatore statale, inidoneo il frazionamento su base regionale e locale delle attribuzioni”. Una logica, afferma la Corte Costituzionale, che può riguardare “non soltanto le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni imposte alle attività quotidiane, in quanto potenzialmente fonti di diffusione del contagio, ma anche l’approccio terapeutico, i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione, le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati, l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi”.

L’uso dei Dpcm per fronteggiare la pandemia

Quanto all’uso di strumenti come i Dpcm, nella sentenza si legge che “è ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest’ultima. È quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del Covid-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire”. La Corte Costituzionale ricorda che “fin dal decreto legge del 23 febbraio 2020 il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall’introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell’andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”.

No a interferenze Regioni con disciplina statale

Quanto al giudizio tra la presidenza del Consiglio e la Regione Valle d’Aosta, “che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia”, scrive la Corte, “non è in discussione la legittimità dei Dpcm adottati a tale scopo, comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo, ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale“. Nessuno possibilità per le Regioni di discostarsi da quanto stabilito dai provvedimenti dello Stato in materia di pandemia, dunque, il che non esclude la possibilità di una leale collaborazione. I giudici delle leggi ricordano, al riguardo, che con il decreto 19/2020, sempre dedicato all’emergenza Covid, è stato reputato “opportuno, nell’esercizio della discrezionalità propria del legislatore statale in una materia di sua competenza esclusiva, attivare un percorso di leale collaborazione con il sistema regionale, prevedendo che i Dpcm siano preceduti, a seconda degli interessi coinvolti, dal parere dei presidenti delle Regioni o da quello del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”. Una “soluzione normativa”, afferma la Consuta, “consona sia all’ampiezza del fascio di competenze regionali raggiunte dalle misure di contrasto alla pandemia, sia alla circostanza obiettiva per la quale lo Stato, perlomeno ove non ricorra al potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione, è tenuto a valersi della organizzazione sanitaria regionale, al fine di attuare le proprie misure profilattiche”.

Stop a scuole dalle Regioni se consentito da Stato
Gli stessi principi valgono anche per la questione scuola. La “sospensione delle attività didattiche prescritta con ordinanze regionali“, scrive la Corte costituzionale, trova fondamento “non su una competenza costituzionalmente tutelata delle autonomie”, ma “sull’attribuzione loro conferita” con la legge statale, ossia dal decreto 33/2020 dello scorso maggio, che “consente alle Regioni di applicare misure più restrittive di quelle contenute nei Dpcm e, a rigide condizioni, anche ‘ampliative’, allo scopo di assicurare che, nel tempo necessario ad aggiornare le previsioni statali alla curva epidemiologica, non sorgano vuoti di tutela, quanto a circostanze sopravvenute e non ancora prese in carico dall’amministrazione statale”. Ciò che la legge statale permette, pertanto, ribadisce la Corte, “non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand’anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l’adozione di un Dpcm, e prima che sia assunto quello successivo. È però chiaro che, alla stregua del quadro normativo statale, ciò può accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilità, e non grazie all’attività legislativa regionale”. Detto in altri termini, le autonomie regionali, ordinarie e speciali, “non sono estranee alla gestione delle crisi emergenziali in materia sanitaria, in ragione delle attribuzioni loro spettanti nelle materie ‘concorrenti’ della tutela della salute e della protezione civile: in particolare, spetta anche alle strutture sanitarie regionali operare a fini di igiene e profilassi, ma nei limiti in cui esse si inseriscono armonicamente nel quadro delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l’incolumità pubblica”.

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