L’estetista vince la ‘contesa’ del capezzolo

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La ricolorazione del capezzolo torna fra le attività a cura dell’estetista. La volontà di tenerla all’interno delle prestazioni sanitarie espressa dal ministero della Salute non è fondata.

La decisione su questa curiosa vicenda è del Consiglio di Stato che, in una camera di consiglio a maggioranza femminile, ma presieduta dal neopresidente, Franco Frattini, ha accolto il ricorso della Confestetica. L’associazione di settore, che dichiara oltre 20.000 iscritti, e che si era ribellata alla sentenza del Tar del Lazio che, in primo grado, aveva dato ragione al ministero.

L’inserimento della pigmentazione areolare, fra le “prestazioni sanitarie essenziali”, ovvero quelle che le Regioni e le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire obbligatoriamente, era stato deciso nel 2018 con una circolare della direzione generale delle professioni Sanitarie e risorse umane del ministero oggi affidato a Roberto Speranza.

Con quella direttiva il “tatuaggio per pigmentazione del complesso areola capezzolo”, una prestazione spesso richiesta dalle donne che hanno subito trattamenti di radioterapia o interventi chirurgici al seno con ricostruzione, era, si legge nella sentenza consentito “esclusivamente da parte dei professionisti sanitari, escludendola dalle attività previste per la figura artigianale dell’estetista”. Il giudice di primo grado si è riconosciuto in quell’indicazione ma al prezzo, secondo il Consiglio di Stato, di voli pindarici.

Per risolvere la questione i magistrati amministrativi hanno richiesto un parere tecnico al presidente dell’Istituto superiore di sanità. Il responsabile del massimo organo sanitario nazionale ha risposto che il personale medico non “è detto che sia in possesso della capacità ed esperienza di utilizzo di dispositivi e tecniche per il tatuaggio. Inoltre, si deve valutare che tale opzione costituisce un sottoutilizzo delle mansioni proprie del medico e sottrae risorse per attività medica specifica”.

Deve ritenersi, conclude Solveig Cogliani, la magistrata che ha scritto la sentenza, che la pratica “della dermopigmentazione non può essere ricondotta alla tipologia del trattamento terapeutico, come unica conseguenza della sua indicazione tra i Lea. I livelli essenziali di assistenza, infatti, sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini. Affermare la natura sanitaria come unica conseguenza dell’inclusione dell’elenco implica un salto logico, che non può trovare condivisione”. Anche perché il ministero dopo aver chiuso le porte alle estetiste si è dimenticato di dare seguito alle proprie decisioni: non ha definito per i medici “un percorso di formazione specifico che sarebbe allo stato da istituire”, né ha indicato “una professione sanitaria preposta a eseguire tale attività”.

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