Sunshine act
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Dopo quattro anni di attesa il Sunshine act è legge. E’ stata approvata infatti in via definitiva, in Commissione Affari sociali della Camera, la proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, diventa così legge il testo ribattezzato Sunshine act, che vede come primo firmatario Massimo Baroni. Come ha spiegato all’Ansa il relatore, Nicola Provenza (M5s), “si tratta di uno storico traguardo rispetto a una legge che ha l’obiettivo di prevenire i fenomeni di corruzione in sanità”.

Il Sunshine act punta infatti a garantire una maggior trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici e i soggetti attivi nel settore salute, grazie a un testo in 8 articoli. E istituisce tutta una serie di novità, dal registro pubblico telematico ad hoc alla possibilità di sanzioni anche di tipo reputazionale.

Ma andiamo con ordine: il provvedimento non è certo una novità per il settore. Era stato presentato il 10 aprile 2018 e assegnato alla XII Commissione Affari sociali, in sede referente, il 4 luglio 2018. L’esame in commissione si era concluso il 28 marzo 2019 e successivamente in Aula il 4 aprile 2019. Trasmesso in Senato l’8 aprile 2019, era stato approvato con modificazioni il 23 febbraio 2022 per essere trasmesso nuovamente alla Camera, assegnato alla XII Commissione Affari sociali. Dopodiché sembrava sparito dai radar. Un cammino articolato, dunque, per un testo che introduce disposizioni finalizzate a rendere trasparenti le erogazioni/finanziamenti/benefit/vantaggi che le imprese produttrici effettuano nei confronti dei soggetti o delle organizzazioni che operano nel settore della salute umana e veterinaria.

La trasparenza è garantita attraverso l’istituzione, sul sito internet istituzionale del ministero della Salute, di un registro pubblico telematico denominato ‘Sanità trasparente’, dove saranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti dalle comunicazioni che le imprese produttrici saranno obbligate ad inoltrare al ministero e concernenti le erogazioni o gli accordi che comportano benefici per chi opera nella sanità. Il sistema delle comunicazioni sarà sottoposto a vigilanza e ad un regime sanzionatorio.

La legge – fortemente sostenuta dal M5S – ricalca analoghe disposizioni introdotte in altri Stati del mondo, in particolare in Francia e negli Stati Uniti, tanto da essere stata ribattezzata, appunto, il Sunshine act italiano, sulla scorta dell’analogo provvedimento introdotto negli Stati Uniti.

Ma vediamo i dettagli più importanti. L’articolo 3 è la disposizione centrale del provvedimento poiché individua le erogazioni, le convenzioni (come modificato in Senato) e gli accordi soggetti a pubblicità e che, quindi, le imprese produttrici dovranno comunicare al ministero di Lungotevere Ripa per la susseguente pubblicità nel registro telematico.

In particolare, sono soggette a pubblicità le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 (anziché 50 euro, come modificato in Senato) o quando abbiano un valore annuale maggiore di 1.000 euro (anziché 500 euro, come modificato in Senato); dette soglie sono invece rispettivamente di 1.000 euro (anziché 500 euro, come modificato in Senato) e di 2.500, qualora le erogazioni siano fatte nei confronti di un’organizzazione sanitaria come definita all’articolo 2.

L’articolo in esame precisa altresì che sono soggetti a pubblicità anche le convenzioni (come modificato in Senato) e gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

La disposizione declina poi le modalità di trasmissione della comunicazione recante i dati relativi all’erogazione, alla convenzione o all’accordo, da effettuarsi a cura dell’impresa produttrice.

L’articolo 6 disciplina invece la vigilanza e le sanzioni correlate alla violazione delle disposizioni. Per l’omissione della comunicazione di cui all’articolo 3 (erogazioni o accordi) è prevista, per l’impresa produttrice, la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro aumentata di venti volte l’importo dell’erogazione alla quale si riferisce l’omissione. Se l’omissione riguarda invece la titolarità di azioni, obbligazioni, diritti di proprietà industriale o intellettuale la sanzione amministrativa pecuniaria sarà di un minimo di 5.000 e di un massimo di 50.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso l’impresa produttrice fornisca notizie false in relazione a entrambe le comunicazioni prescritte, allora la sanzione sarà di un minimo di 5.000 e di un massimo di 100.000 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà qualora la violazione sia posta in essere da imprese produttrici con fatturato annuo inferiore a un milione di euro, purché le imprese non siano collegate, controllate o vincolate da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici. In relazione all’incompletezza delle comunicazioni fornite si dà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un termine di 90 giorni.
Si dispone inoltre la pubblicità dell’irrogazione delle sanzioni.

E’ prevista inoltre una sanzione reputazionale, come diffusamente richiesto nel corso delle audizioni, prevedendo che siano pubblicati sulla prima pagina del sito del ministero, unitamente alle sanzioni, anche i nominativi delle imprese che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni è affidata al ministero della salute che si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute (Nas), ferma restando la verifica degli obblighi anche da parte dell’amministrazione finanziaria e del Corpo della Guardia di finanza, nell’ambito delle loro attività di controllo sulle imprese produttrici.

E’ previsto inoltre anche il wisthleblowing, ossia la possibilità di segnalare le condotte in violazione del provvedimento, demandando la relativa disciplina al medesimo decreto previsto per l’istituzione del Registro telematico.

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