Digital health, una soluzione per il futuro

digital health sanità
Aboca banner articolo

Durante i 3 mesi di lockdown si sono registrate numerosi casi di pazienti, tra cui molti anziani, che hanno rimandato o annullato visite mediche presso gli ospedali di riferimento. La ragione è semplice: la paura di contrarre il Covid-19. Terminato il lockdown e con la diminuzione sensibile di casi, si è venuto a creare una sorta di ‘effetto coda dal salumiere’ dove le attese nella sanità pubblica si sono ulteriormente allungate. È possibile che nel 2020 si possa creare tutto questo disservizio per i cittadini di un qualunque paese occidentale modernamente strutturato? Si ma non è un destino ineluttabile.

 

Telemedicina, quando la tecnologia esiste

 

Nel 2014 il ministero della salute ha definito una serie di parametri per strutturare un piano per la Digital Health (telemedicina in italiano). Anche il mondo della finanza, Goldman Sachs in particolare, sta investendo tempo e risorse in questo settore. “La tecnologia richiesta dalla telemedicina è qualcosa che possediamo da anni”, spiega Stefano Ronchi Ceo di Valore, società che opera nell’ambito del digital health. “Se penso ai primi esperimenti di digital health in Africa sino al cuore dell’Europa, non mancano approcci creativi e già testati per rendere efficace questa nuova modalità di somministrazione di servizi sanitari, sia da parte di aziende pubbliche che private”. Parlare di digital health è come aprire la porta su un universo che ancora si sta plasmando. Andiamo dal monitoraggio dei malati di diabete del Massachusset General hospital alle operazioni chirugiche a distanza (in gergo Tele-surgery) che, grazie al 4G e al futuro 5G, saranno sempre più diffuse. Dato che le tecnologie già esistono c’è da domandarsi come si muove la legislazione e la finanza: la prima pern creare leggi e standard normativi, la seconda per finanziare e valorizzate tutti i dati e i network.

 

Il quadro strutturale e normativo Europeo ed Italiano

 

Il programma Digital Single Market (DSM di seguito) mira a creare un ambiente favolrevole per persone e aziende nel mondo digitale. La salute è uno dei settori chiave che saranno integrati in questo programma. Nel 2017 un successivo aggiornamento del DSm ha confermato la presenza di politiche per la digitalizzazione dei servizi al cittadino per quanto concerne la salute e i servizi sanitari. Tra le novità significative c’è stata la creazione di una nuova banca dati UE completa dei dispositivi medici (Eudamed), che permetterà, grazie all’utilizzo dei big data, la messa a punto di soluzioni diagnostiche e terapeutiche digitali innovative nonché l’individuazione precoce dei problemi di sicurezza. Il DSM ha tre principali settori, che interagiscono tra loro. Vediamoli singolarmente. Accesso sicuro ai dati e condivisione, la commissione sta creando un infrastruttura di servizi sanitari digitali che permetterà prescrizioni digitali e lo scambio di dati sui pazienti. Il servizio è ancora limitato a un numero ristretto di stati europei. Non tutti gli stati sono ancora compatibili e strutturati per integrarsi. Connessione e condivisione dati per ricerca diagnosi e prevenzione, implica una infrastruttura sanitaria digitale decentralizzatsa che possa esere piu resiliente di fornte a crisi sanitarie, offrire diagnosi e soluzioni per specifiche aree geografiche. Rinforzare il controllo dei cittadini dei propri dati, implica la proattività dei singoli cittadini: un maggior dialogo digitale tra cittadino e infrastrutture mediche (private o pubbliche), soluzioni di telemedicina, definizione di servizi specifici per ogni cittadino e controllo remoto per cure farmacologiche e esami clinici on demand (per esempio gli esami del sangue).

 

Se il panorama europeo è chiaro la matrice normativa italiana ha già dei punti cardini su cui accrescersi. “In Italia, in termini normativi si fa riferimento al decreto legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria con successive modifiche ed integrazioni (tra cui il D. Lgs. 229/99).” Mi spiega Stefano Sutti, dello Studio Legale Sutti. docente di diritto delle nuove tecnologie alla Statale di Milano. “Esso definisce, all’interno del titolo II ‘prestazioni’, la disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni ed in particolare – dall’art. 8 bis all’art. 8 quinquies – regolamenta le 4 distinte fasi attraverso cui le strutture che erogano prestazioni: di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, sanitarie e socio-sanitarie in regime residenziale (vedi RSA) ‘entrano’ nel sistema: A) l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, B) l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, C) l’accreditamento istituzionale e D) gli accordi contrattuali”, sottolinea Sutti.

 

Esiste un altro aspetto: il trattamento dei dati scambiati tra paziente e agenzia o ente che svolge servizio di sanità digitale. In tale senso, con l’arrivo del recente Gdpr, a livello europeo, la legislazione nazionale italiana sta ancora definendo alcuni standard. “Per quanto tutt’ora in evoluzione” puntualizza l’avvocato Sutti “possiamo indicare alcuni elementi che sono fondanti per le successive evoluzioni normative. Tra le attuazione della predetta disciplina transitoria, con il provvedimento del 13 dicembre 2018 sono state individuate le prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni generali, compatibili con le disposizioni del Regolamento e del decreto n. 101/2018, deliberando contestualmente l’avvio di una procedura di consultazione pubblica, al fine di acquisire osservazioni e proposte a cura di tutti i soggetti interessati. Egualmente con provvedimento del 19 dicembre 2018 il Garante ha provveduto alla verifica della conformità delle disposizioni contenute nei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici al Regolamento e alla loro conversione in regole deontologiche, il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2-quater del Codice).”

 

Esistono poi eccezioni e aree grigie dove, pur esistendo una normativa, è ancora sfidante definire completamente i contorni normativi. Puntualizza Sutti: “stante l’esistenza di una infografica, lodevole tentativo del legislatore di semplificare la tematica, nell’ambito sanitario vi sono alcune categorie che richiedono lo specifico consenso dell’interessato/paziente. Trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche attraverso le cui i proprietari delle stesse raccolgono dati, anche sanitari dell’interessato/paziente/cliente, per finalità diverse dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla finalità dell’applicazione, ai dati dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al segreto professionale (un riferimento a normativa francese giusto per dare un idea la trovate qui Nda). Un secondo aspetto il trattamento effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali (provv. del 6 marzo 2014). Un terzo caso si riferisce a trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, comma 5) In tali casi, l’acquisizione del consenso, quale condizione di liceità del trattamento, è richiesta dalle disposizioni di settore, precedenti all’applicazione del Regolamento, il cui rispetto è ora espressamente previsto dall’art. 75 del Codice”. Al riguardo, conclude Sutti, “un’eventuale opera di rimeditazione normativa in ordine all’eliminazione della necessità di acquisire il consenso dell’interessato all’alimentazione del Fascicolo, potrebbe essere ammissibile alla luce del nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei dati”.

 

Aspetti finanziari e vantaggi per cittadini

 

Se il tema sanita digitale è già attuabile sia dal punto di vista tecnologico che normativo resta da capire chi può avere un interesse a pagare, quando necessario, l’infrastruttura necessaria e le relative piattaforme di servizi. “Uno dei settori che più ha interesse nell’implementazione della salute digitale sono le assicurazioni, e i fondi pensione. Entrambe queste realtà hanno interesse a comprendere lo stato di salute dei propri assicurati e/o associati”, spiega Stefano Ronchi. “Il vecchio adagio dice prevenire è meglio che curare. La proiezione della vita media è un tema vitale per le assicurazioni. La comprensione e il supporto dei loro clienti si rivela un passaggio necessario per poter offrir loro le migliori coperture sanitarie e tutelarli in ogni aspetto in caso di attivazione di polizze. Lo stesso tema lo ritroviamo nei fondi pensione il cui mandato è la tutela dei loro associati. Oggi molte persone rinunciano a curarsi perché è troppo costoso o perché non sanno a chi rivolgersi. Il Covid sicuramente ha peggiorato questo scenario, dato il timore di contrarre il virus presso istituti sanitari. Ma se si mettono a sistema le conoscenze mediche, lo stato di salute dei cittadini monitorato nel tempo, otteniamo un ecosistema tecnologico dove si possono rendere facilmente accessibili a tutti i servizi utili per curarsi, ad esempio il tele-consulto con medici certificati. Penso, per esempio, alle opportunità di monitorare il diabete, oppure la facoltà di avere esami del sangue effettuati a casa, nella propria sicurezza domestica. A questo si possono aggiungere nuove modalità di fruizione di consulto medico, tramite telemedicina”, conclude Ronchi.

 

Esiste sempre il timore che i nostri dati vengano rubati da hacker o altri individui maligni presenti in rete. Premetto che non sono un esperto di questi temi ma tuttavia varrebbe la pena riflettere su un concetto più amplio. Ogni giorno noi disseminiamo gigabyte di dati nella rete. Da Facebook a Instagram da Tiktok a Youtube. Senza dimenticare tutto quello che visitiamo su internet di cui i motori di ricerca e il nostro stesso terminale, sia esso cellulare o computer, sono nostri guardiani inconsapevoli. Assunto che la telemedicina venga gestita in coerenza e rispettando le normative sopra menzionate, tutt’ora in sviluppo, la digital health permetterà in futuro di avvicinare sempre di più il servizio sanitario nazionale e i suoi partner, pubblici o privati, nella cura dei cittadini. Resta ovviamente la premessa della scelta volontaria che ogni cittadino può fare. E tuttavia i vantaggi, dall’accorciamento delle file alle visite a una migliore gestione della somministrazione di cure e farmaci, superano di gran lunga la “fatica” di diventare digitali.

ABBIAMO UN'OFFERTA PER TE

€2 per 1 mese di Fortune

Oltre 100 articoli in anteprima di business ed economia ogni mese

Approfittane ora per ottenere in esclusiva:

Fortune è un marchio Fortune Media IP Limited usato sotto licenza.