Cambiano le regole per la quarantena, esteso il super green pass

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Una quarantena di durata diversa in base al numero di vaccini anti-Covid fatti. E addirittura nessun giorno di stop per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. Dopo un confronto all’interno del Cts e quello in cabina di regia, sono queste le decisioni che il governo ha assunto anche per fronteggiare il caos tamponi di questi giorni.

Il testo prevede anche nuove misure in merito all’estensione del green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso alle seguenti attività:

• alberghi e strutture ricettive;

• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

• sagre e fiere;

• centri congressi;

• servizi di ristorazione all’aperto;

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

 

 

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