Aifa, il Tar annulla la circolare sui generici e lo 0,65% ai grossisti

Aifa

La riduzione dello 0,65% prevista dalla Legge di bilancio 2025 non si applica ai farmaci generici. A stabilirlo è una sentenza del Tar del Lazio, che ha annullato la circolare con cui Aifa aveva esteso la misura anche agli equivalenti. La decisione accoglie il ricorso presentato da Doc Generici e mette un punto fermo su una delle partite più controverse della governance farmaceutica.

Generici esclusi dal trasferimento dello 0,65%

La controversia nasce dall’interpretazione dell’articolo 1, commi 324-327, della legge 207/2024. La norma ha rideterminato le quote di spettanza sul prezzo al pubblico dei farmaci di classe A, fissando al 66% la quota dell’industria e al 3,65% quella dei grossisti. Secondo l’Aifa, il meccanismo doveva valere per tutte le specialità rimborsate, senza distinguere tra originator e generici.

Il Tribunale ha invece adottato una lettura opposta. Il riferimento esplicito al 66% individua, secondo i giudici, la quota propria dei farmaci di marca. I generici restano soggetti alla disciplina speciale introdotta nel 2009, che fissa la spettanza dell’industria al 58,65%. In assenza di una previsione espressa, la decurtazione dello 0,65% non può estendersi agli equivalenti.

Il peso della lettura della norma

Nelle motivazioni, il Tar richiama il principio secondo cui la legge va interpretata sulla base del significato letterale delle parole. Attribuire alla norma un’estensione non prevista significherebbe andare oltre il suo contenuto precettivo. Se il legislatore avesse voluto colpire anche l’industria dei generici, avrebbe dovuto indicare in modo chiaro anche la quota del 58%.

Da questa impostazione discende un effetto rilevante anche sui commi successivi della Manovra. Le misure compensative previste per l’industria, come il contributo per confezione di farmaci a basso prezzo, restano circoscritte ai soli originator.

Effetti economici e prossimi scenari

La sentenza annulla la circolare Aifa del 7 aprile 2025, le determinazioni applicative e il parere del Ministero della Salute che ne sosteneva l’impianto. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali. Per la distribuzione intermedia, l’effetto immediato è il mantenimento dell’extramargine dello 0,65% esclusivamente sui farmaci branded, con un impatto stimato in circa 20 milioni di euro annui.

Resta ora da capire come si muoveranno le istituzioni. Un appello è possibile, ma prende corpo anche l’ipotesi di un intervento legislativo correttivo che chiarisca definitivamente il perimetro della misura. Dopo la pronuncia del Tar, però, eventuali modifiche dovranno passare da una norma scritta in modo esplicito e non interpretabile.

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