Stop brevetti sui vaccini, per i legali una chimera

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Ha fatto il giro del mondo la notizia che gli Usa guidati da Joe Biden sono a favore della sospensione delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti-Covid, per permetterne la produzione da parte dei vari Paesi e uscire dalla pandemia. Una posizione avallata dall’Unione europea, e ora dopo ora da ministri e alti rappresentanti di vari Paesi tra cui l’Italia e la Francia, tanto che la deroga sui brevetti dei vaccini dovrebbe essere discussa già nei prossimi giorni al Summit informale dei leader Ue di Oporto.

Ma procedure complesse, legislazioni nazionali eterogenee, necessità di accordi multinazionali, impedimenti legali e soprattutto tempi lunghi, rendono una chimera la ‘liberalizzazione’ del vaccino.

“In effetti la vicenda non appare affatto di breve respiro – spiega l’avvocato Isabella Corrias, esperta in materia di IP di Rödl & Partner, colosso della consulenza legale presente in 49 Paesi tra cui l’Italia – La discussione passa infatti ora alla Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha invitato i suoi 164 Paesi membri a negoziare un testo in merito, che però deve ottenere il consenso di tutti i membri, prefigurando uno scenario, nonostante il ‘via libera’ americano, di tempi che si potrebbero rivelare più lunghi del previsto”.

E tempistiche lunghe, hanno anche come conseguenza che i brevetti degli attuali vaccini anti-Covid potrebbero, al momento in cui saranno ‘liberalizzati’, essere già superati da nuove formulazioni e prodotti migliorati, più efficaci o di più semplice somministrazione come ad esempio quelli che possono prevedere un’assunzione orale.

“Per quanto riguarda l’Italia – continua l’avvocato della multinazionale legale Rödl & Partner – il superamento del brevetto potrebbe essere realizzato anche attraverso gli articoli 141-143 del Codice della proprietà industriale (i.e., il Decreto legislativo 30/2005) che disciplinano l’espropriazione dei brevetti nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità”, quali una pandemia globale, che solo in Italia ha causato più morti di una guerra mondiale.

Si consideri peraltro che, sempre rimanendo all’esempio dell’Italia, tale circostanza non si è mai verificata in passato e quindi mancano anche gli utilissimi, in materia regolatoria, precedenti.

“A ciò si aggiungono gli articoli 70-74, sempre del Codice della proprietà industriale, che riguardano l’istituto della licenza obbligatoria ma – continua Isabella Corrias – va tenuto però presente, tra gli altri, che l’obbligo a concedere la licenza decorre solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda, se questo termine scade dopo il precedente”.

“L’espropriazione per pubblica utilità del brevetto – conclude l’esperto legale – può essere disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica a fronte del pagamento al titolare espropriato di una indennità commisurata al valore di mercato dell’invenzione”.

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