Sospensione per i medici no vax, come funziona

vaccini no vax
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Non è solo una questione di dare il buon esempio: se il medico non si vaccina contro Covid-19, rischia di lasciar spazio alla corsa del virus (e delle sue varianti) in un ambiente particolarmente vulnerabile come quello sanitario, con soggetti fragili che rischiano di più in caso di contagio. Ma come funziona lo stop?

A far luce sulla procedura di sospensione per i medici italiani che dicono no al vaccino è la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), in una comunicazione di due pagine inviata dal presidente Filippo Anelli ai presidenti degli ordini provinciali, con allegata la risposta del ministero della Salute a una richiesta di chiarimenti sul decreto del 1 aprile (convertito in legge il 28 maggio), che ha introdotto l’obbligo vaccinale per
gli operatori sanitari.

Ma quanti sono i ‘camici bianchi’ che hanno detto no al vaccino? A fronte di 359 medici morti per Covid-19, “secondo le stime della struttura commissariale sarebbero circa 45.753 gli operatori sanitari attualmente non vaccinati per la Covid-19, rispetto ai quali varie aziende sanitarie starebbero avviando provvedimenti di sospensione”, il 2,36% della categoria, spiega a ‘La Stampa’ Carlo Palermo, segretario dei medici ospedalieri Anaao-Assomed.

Per quel che riguarda i medici, si tratta di circa 200-300 persone, pari a “non più dello 0,2%”. Un gruppo sparuto, dunque. Ma a cosa vanno incontro questi operatori?

Il ministero “ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo
vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare”, precisa Anelli.

Come dettagliatamente illustrato nel fascicolo Iter Senato del
decreto-legge n.44/2021, il comma 6 dell’art.4 “attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa”.

L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali, “perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza”.

Il comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale.

Dunque “una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl, l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato, riportando l’annotazione relativa nell’Albo”.

Dunque a stabilire la sospensione è la Asl. “Pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della Asl in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico,
conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e
contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli
effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono”. E che
consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della
professione “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o
comunque non oltre il 31 dicembre 2021″, precisa ancora Anelli.

Nella comunicazione dovrà inoltre essere evidenziato che, nei confronti del provvedimento di sospensione, è ammesso solo il ricorso amministrativo al Tar “nei termini di 60 giorni dalla data di notifica”, conclude il presidente della Fnomceo.

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