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Salvini vuole chiudere i cannabis shop? Ecco perché non può farlo

cannabis light
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Chiudere i negozi di cannabis light in Italia? Impossibile. Anche per il ministro dell’Interno. E i 3 shop in provincia di Macerata – usati come portabandiera della nuova “lotta alla droga” annunciata da Matteo Salvini – non sono stati chiusi in via definitiva, ma hanno la licenza sospesa solo per 15 giorni. Marco de Morpurgo, partner e global co-chair del settore Life Sciences dello studio legale Dla Piper, parlando con Fortune Italia, fa chiarezza sulla nebulosa che da una settimana avvolge il mondo dei canapa shop.

In sostanza, le affermazioni e le intenzioni di Salvini, non trovano riscontro nella realtà.

Innanzitutto, “la Corte di Cassazione, a novembre 2018, aveva chiarito che la vendita di infiorescenze di ‘cannabis light’ è lecita qualora il contenuto di Thc non superi lo 0.6%”, spiega de Morpurgo. La domanda sorge spontanea: può un ministro dell’Interno dalla sera alla mattina decidere di dare battaglia a una categoria di esercizi che operano in conformità alla legge? La risposta è “no – spiega l’esperto – Non ritengo sia tra i poteri del ministro dell’Interno quello di ordinare (attraverso la questura) la chiusura di esercizi commerciali che svolgono attività lecite”. Nel caso specifico “i negozi in questione vendono diversi tipi di prodotti, molti dei quali a base di Cbd, tra cui si annoverano prodotti cosmetici o alimentari, oltre alle infiorescenze di ‘cannabis light’. Finché i prodotti venduti sono conformi alla legislazione vigente, così come interpretata dalle corti, non vi è una base giuridica per ordinare la sospensione o la chiusura di tali attività commerciali”. Chi ha aperto un cannabis shop rispettando tali criteri, pertanto, non ha nulla da temere, in quanto non ha fatto altro che muoversi secondo la legge. Lo stesso vale per le aziende – italiane o straniere – che guardino all’Italia come un mercato di interesse.

Nei canapa shop in provincia di Macerata, il questore ha ottenuto una sospensione della licenza di 15 giorni “sulla base dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza(regio decreto 773/1931), che prevede la possibilità per il questore di “sospendere la licenza di un esercizio […] nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che […], comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. Per fare un esempio pratico, anche a un bar dove avvengono gravi disordini può venire sospesa la licenza utilizzando lo stesso strumento legislativo.

Resta da chiarire se le infiorescenze vendute in tali negozi contenessero quantità di Thc superiori al limite dello 0,6% previsto dalla legge. In ogni caso, “anche qualora i prodotti in questione non fossero conformi alla normativa e la loro vendita fosse proibita, non sarebbe automaticamente giustificato un provvedimento di interruzione dell’intera attività commerciale ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (potendo essere sufficiente, ad esempio, un semplice sequestro della merce ritenuta illecita)”, sottolinea l’esperto. E aggiunge: “È anche possibile che i provvedimenti in questione siano stati adottati sulla base di altre violazioni normative o difformità rilevate dalle forze dell’ordine (ad esempio, requisiti di igiene o simili)”.

“Non li voglio, vanno chiusi. Ora usiamo le maniere forti”, aveva dichiarato Salvini la scorsa settimana sentenziando il destino dei canapa shop, prima di annunciare l’emanazione di una nuova direttiva che prevede una stretta sui controlli. “La direttiva sulla cannabis light’ del ministro dell’Interno non prevede altro che l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei negozi che vendono prodotti a base di Cbd o Thc – sottolinea de Morpurgo – Questa è una scelta politica, possibile da un punto di vista giuridico, che porta soltanto al maggiore livello di controllo di conformità delle attività in questione, ma non cambia le regole del gioco. Dispone cioè soltanto che si verifichi che i negozi in questione non vendano prodotti illegali (come le infiorescenze contenenti più dello 0.6% di Thc) e rispettino tutti i requisiti di legge”. Insomma, la direttiva serve solo a premurarsi che venga rispettata la legge, niente di più di ciò che andava già fatto prima che il vicepremier leghista sollevasse il polverone sul tema.

L’unico cavillo legale che potrebbe creare delle difficoltà alle attività che vendono cannabis light, ma che di fatto non può obbligarne la chiusura ma tuttalpiù la sospensione della vendita delle sole infiorescenze, è “la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, prevista per il 30 maggio”, spiega l’esperto. Il 30 maggio, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione stabiliranno se i canapa shop possono vendere le infiorescenze, sempre con un contenuto di Thc inferiore allo 0,6%, al pubblico. Cosa che, in ogni caso, fino al 30 maggio “deve ritenersi lecita” perché così ha stabilito la Corte di Cassazione in precedenza.

In particolare: “la legge 242/2016 regolamenta la coltivazione della cannabis e la vendita dei prodotti da essa derivati – spiega de Morpurgo – Tale legge permette la coltivazione della canapa qualora il contenuto di Thc non superi lo 0.6%. Ne consegue la liceità della vendita di prodotti derivati, tra cui però non sono espressamente previse le infiorescenze. La Corte di Cassazione – prosegue l’esperto – ha chiarito questa incertezza normativa nel novembre 2018, dichiarando che la vendita di infiorescenze di ‘cannabis light’ è lecita”. In particolare, la Cassazione ha stabilito che la “liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e, in particolare, delle infiorescenze) costituirebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della L. n. 242 del 2016: in altri termini, dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0.6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del D.P.R. 309 del 1990”.

Poiché, come accennato prima, non c’è una chiara previsione normativa che faccia riferimento specifico alle infiorescenze, “gli esercizi commerciali possono e devono fare affidamento sull’interpretazione della normativa fornita dalla magistratura”, afferma de Morpurgo.

Se l’ultima interpretazione, ad oggi, è quella della Corte di Cassazione che aveva chiarito questa incertezza normativa nel novembre 2018, dichiarando che la vendita di infiorescenze di ‘cannabis light’ è lecita, il caso di Macerata ha posto nuovamente la questione sul tavolo. E la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione potrebbe cambiare le carte in tavola, portando “ulteriore chiarezza sul significato della legge 242/2016 e, specificamente, sulla liceità della vendita al pubblico delle infiorescenze di canapa”, spiega l’esperto sottolineando che poiché “fino ad eventuale diversa pronuncia da parte della magistratura, la vendita della ‘cannabis light’ deve ritenersi lecita, i provvedimenti della questura di Macerata, qualora le attività avessero rispettato la legge, sarebbero infondati”.

Dunque, solo “se le Sezioni Unite dovessero dichiarare l’illegittimità della vendita di infiorescenze di cannabis, tali prodotti non potrebbero più essere venduti al pubblico – afferma l’esperto”, e in ogni caso “i negozi in questione continuerebbero ad esistere e a vendere tutti gli altri prodotti attualmente disponibili, compresi in particolare gli alimenti e i cosmetici a base di Cbd. Resta vero, tuttavia, che un eventuale divieto di vendita al pubblico di infiorescenze di cannabis potrebbe avere un impatto sulla sostenibilità economica dei c.d. ‘cannabis shop’ dato che, secondo alcune fonti, questi prodotti rappresentano una porzione significativa del fatturato di tali negozi. È anche vero, d’altra parte, che il modello di business di tali negozi potrebbe cambiare direzione, focalizzandosi sui prodotti alimentari e cosmetici a base di Cbd (senza Thc), che rappresentano un mercato in forte espansione in Europa ed altri paesi. Inutile rimarcare che, anche ai fini di garantire lo stato di diritto e la possibilità per gli operatori economici di pianificare gli investimenti, è opportuno che le decisioni politiche in questo ambito siano frutto di adeguato dibattito pubblico e discussione parlamentare o, quanto meno, giurisprudenziale”, sottolinea de Morpurgo.

Insomma, una lotta, quella di Salvini ai canapa shop che risulterebbe essere, dunque, una battaglia senza armi, che giace nel limbo tra l’impossibilità e una vera e propria bufala. “Il desiderio del ministro Salvini – la chiusura di tutti i negozi di prodotti a base di canapa – è a mio avviso irrealizzabile”, conclude l’esperto.

Ma non solo, perché se mai a un certo punto questi negozi venissero comunque fatti chiudere, i proprietari dei negozi potrebbero tutelarsi “impugnando un provvedimento illegittimo adottato dalla pubblica amministrazione. Inoltre, la sospensione illegittima di un’attività commerciale può comportare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (anche se può essere molto difficile ottenere un risarcimento, dato che è richiesta la sussistenza di alcune specifiche condizioni tra cui un sufficiente livello di colpevolezza da parte della pubblica amministrazione, su cui non vale qui la pena di dilungarsi)”, conclude l’esperto.

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