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Privacy e ricerca medica, la novità

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Un “importante traguardo per favorire la ricerca medica e biomedica in Italia”. Con queste parole, in occasione di un recente incontro con Fortune Italia, il vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera Luciano Ciocchetti aveva parlato della modifica della norma sulla privacy che consentirà, anche nell’impossibilità di ottenere il consenso dell’interessato, di trattare i dati personali per fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico. Il tutto a condizione che si sia ottenuto il parere favorevole del competente comitato etico e che vengano osservate le garanzie dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ebbene, la Simm, Società Italiana di Leadership e Management in Medicina, è tra gli stakeholder che si sono battuti per la modifica della norma sulla privacy, forti di un documento sottoscritto insieme ad Aiom, Anmdo, Cipomo, Cittadinanzattiva, Fiaso, Fondazione Periplo, Associazione Periplo, Fondazione Res, Siiam, Sibioc, Sin. L’approvazione della modifica all’art.110 del Codice Privacy, proposta dalla senatrice Simona Loizzo e dal collega Ciocchetti, è poi arrivata con l’esame della legge di conversione del decreto Pnrr. Ma in concreto cosa cambia?

La novità

Molto, a ben guardare. E non stupisce che a commentare con soddisfazione la novità siano proprio ricercatori e medici specialisti. Secondo la nuova formulazione è stato eliminato il requisito obbligatorio dell’autorizzazione preventiva da richiedere al Garante della Privacy, sostituito dal rispetto delle garanzie eventualmente indicate dal Garante nelle Regole deontologiche sul trattamento di dati per fini di ricerca.

“La notizia dell’approvazione dell’emendamento all’art 110 del codice privacy mi riempie di gioia per l’importante passo che segna nel percorso di ammodernamento del nostro Ssn”, commenta Mattia Altini, presidente della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina. “Tuttavia, non ci possiamo fermare qui: se non si superano le barriere al secondary use dei dati sanitari per costruire un flusso informativo continuo dall’ospedale al territorio, non sarà possibile realizzare il potenziamento delle reti di assistenza di prossimità attraverso il DM 77/2022. Questo è lo scenario su cui stiamo lavorando per proporre, ai tavoli istituzionali, una soluzione che sia a vantaggio della salute dei cittadini e dell’intero servizio sanitario”.

Un grande passo per la scienza

“Potremmo dire che si tratta di un piccolo passo normativo, ma di un grande passo per la salute e la scienza, che rimette l’Italia al passo degli altri partner europei”, evidenzia Luca Bolognini, presidente Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati. L’emendamento elimina dal testo dell’art 110 del Codice Privacy l’obbligo di autorizzazione preventiva del Garante, quindi i promotori di progetti di ricerca vengono ‘alleggeriti’ da questo oneroso adempimento e “non determina alcuna ‘scopertura’ per quanto riguarda la protezione dei dati personali e il livello di responsabilizzazione necessario. Migliora solo il bilanciamento tra privacy e ricerca”.

Una novità che piace agli oncologi. “Come presidente Aiom – sottolinea Francesco Perrone, presidente Aiom – accolgo con soddisfazione una semplificazione che elimina una potenziale grave distorsione di alcuni studi osservazionali retrospettivi, restituisce pari opportunità ai ricercatori che lavorano in oncologia al di fuori degli Irccs, e facilita la realizzazione di collaborazioni multicentriche che rappresentano una grande potenzialità per gli studi oncologici”.

Soddisfatta anche Isabella Mori, responsabile tutela e politiche per la trasparenza di Cittadinanzattiva, che però avverte: “E’ importante che nel processo di definizione delle Regole deontologiche sul trattamento di dati per fini di ricerca siano coinvolti tutti gli attori (cittadini inclusi) nell’ottica di un dialogo tra protezione dei dati personali e ricerca sanitaria”.

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