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Smart working, accordo per il settore privato

donne salute

Lavorare da qualsiasi luogo, utilizzando strumenti digitali come computer, smartphone e app di collaborazione: una ipotesi lontana fino a qualche tempo fa, ma che ora diventa reale e regolamentata.

Sarà un’adesione su base volontaria, con accordo individuale, e se ci si rifiuta non si può essere licenziati per giusta causa. C’è l’accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole per il lavoro agile nel settore privato, grazie al via libera al protocollo nazionale proposto dal ministero del Lavoro, che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro.

Cosa prevede

L’adesione allo smart working (lavoro agile) avviene, si puntualizza nel documento, “su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto”. E l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non comporta “il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare”.

Nel protocollo viene inoltre chiarito che “l’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista”.

Accordo individuale

L’accordo deve includere la durata dello stesso che può essere a termine o a tempo indeterminato; l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi; gli strumenti di lavoro;i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali; l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile; le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Orario di lavoro

La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

Fascia di disconnessione e permessi

Può dunque essere articolata in fasce orarie con una fascia di disconnessione individuata in ogni caso. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari mentre non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. In caso di malattia, infortunio, ferie, o altra assenza legittima, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Dove si può svolgere

Il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile purché consenta la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali: a tal proposito, la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Strumenti di lavoro

Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.

Sicurezza

La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. e gli viene garantita la copertura Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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