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Digital market act, la Ue detta le regole alle Big tech

L’Europa digitale si dà una regola. Nasce infatti il Dmadigital market act, direttiva europea pubblicata sulla gazzetta ufficiale Ue a ottobre ed entrata in vigore il 1 novembre, che punta a normare il mercato online, per contrastare le pratiche sleali compiute dai giganti del web, che grazie alla nuova norma potrebbero incorrere in sanzioni salatissime: si parla di ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa.

La norma li definisce ‘gatekeeper’ –  guardiani – dal momento che rappresentano importanti porte di accesso al web e mettono in contatto milioni di utenti commerciali e consumatori. Fino ad ora hanno avuto un potere gigantesco rispetto alle regole della libera concorrenza. Ma lo scenario è destinato a cambiare con l’entrata in vigore della nuova direttiva, proposta dalla Commissione a dicembre 2020, e poi approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio già a marzo 2022.

L’Ue ha avviato una riforma più complessa,
che contempla anche un secondo provvedimento approvato a luglio 2022, il Digital services act che punta a far valere il principio che una cosa considerata illegale offline è altrettanto illegale, per definizione, anche online. I due provvedimenti costituiscono il Digital service package, che entrerà in vigore nel 2023.

Chi sono i gatekeeper?

Si parla di big tech, e subito il pensiero va a Google, Apple, Facebook – Meta, alle piattaforme di pubblicazione di video, come Youtube, alle applicazioni di messaggistica, ad esempio WhatsApp, ai mercati virtuali, tipo Amazon e AliExpress, senza parlare di Google e Apple.

Ma di fatto le stesse piattaforme saranno chiamate a notificarsi, nel caso posseggano i requisiti previsti dalla legge.

I criteri di applicazione del Dma

Cosa definisce l’appartenenza al gruppo dei gatekeeper, e di conseguenza l’obbligo di rispettare il Decreto europeo? Sono stati identificati tre criteri identificativi, che sono:

– La dimensione: l’azienda deve avere un effettivo impatto sul mercato interno, e realizzare un certo fatturato annuo nello Spazio economico europeo (See). Deve inoltre fornire un servizio di piattaforma principale in minimo tre Stati membri dell’Ue.

– Fornire un servizio di piattaforma principale: come dato di massima, si considera il numero minimo di 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente, che si trovino nell’Ue. Il dato su base annuale deve essere di minimo 10.000 utenti commerciali attivi. Questa condizione indica che l’azienda può interferire, ed operare un controllo effettivo nel rapporto fra gli utenti commerciali e i consumatori finali, spesso a proprio vantaggio.

– Il terzo criterio prevede che l’azienda abbia conservato i precedenti due criteri negli ultimi tre anni.

I tempi di attuazione

Dopo l’entrata in vigore del primo novembre, il Dma avrà applicazione effettiva a partire dal 2 maggio 2023, ed entro il termine massimo del 3 luglio le aziende in possesso dei tre requisiti di gatekeeper dovranno notificarsi alla Commissione, che valuterà le singole posizioni entro il 6 settembre 2023.

Definita la lista dei gatekeeper, questi dovranno conformarsi alla norma entro il 6 marzo 2024. La Commissione, dal canto suo, organizzerà anche una serie di seminari tecnici che coinvolgeranno i vari stakeholders, al fine di valutare le loro opinioni rispetto agli obblighi imposti ai gatekeeper a seguito di questa nuova legge che regolerà i mercati digitali. Il primo seminario è stato fissato per il 5 dicembre 2022, sul tema del divieto per i gatekeeper ad offrire un trattamento maggiormente favorevole ai propri prodotti e servizi rispetto a quelli degli altri clienti della piattaforma. Ci sarà, infine, un regolamento di esecuzione, che la Commissione sta elaborando e che darà disposizioni sugli aspetti procedurali della norma.

Le sanzioni previste

Cosa accadrà a chi dovesse disattendere le norme imposte dal Dma? La Commissione ha annunciato ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa, che potrebbero arrivare al 20% in caso di violazioni ripetute. Penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero. E in caso di violazioni ripetute, alle piattaforme potranno essere imposte ulteriori misure, proporzionate al reato commesso, anche di carattere non finanziario, come l’obbligo di vendere un’attività o parti di essa.

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