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Lobbying all’italiana, vi spieghiamo perché uno strumento di trasparenza è diventato sinonimo di opacità

Parlamento

NONOSTANTE IL FENOMENO SIA AMPIAMENTE DIFFUSO in tutte le democrazie occidentali, rappresentando paradossalmente uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento dell’attività parlamentare, il lobbying soffre – specialmente nel nostro Paese – di un ostinato ostracismo ed è, ancora oggi, considerato dai più “una forma di inquinamen­to della vita democratica”. Prevale ancora nell’opi­nione pubblica una generale diffidenza e l’esercizio di queste pratiche è erroneamente considerato sinonimo di malaffare. Un tempo, il lobbista era so­stanzialmente visto come un facilitatore di relazioni. Era un’attività che si esercitava, secondo le leggende della Prima Repubblica, nei più noti ‘salotti’ romani ed era affidata a faccendieri di dubbia moralità ma ‘ben introdotti’. Con il crescere della professionalità dei portatori di interessi è prevalsa, ancor peggio, l’idea che le lobby siano l’espressione più pericolosa e pervasiva di non meglio precisati ‘poteri forti’. Ciò che è certamente vero è che questa professione, per essere esercitata con efficacia, deve essere affida­ta a team di esperti (avvocati, fiscalisti o tributaristi, esperti di comunicazione e media relations) che si confrontano con i decisori pubblici di vario livello (esponenti del governo centrale o locale) portando le proprie competenze come valore aggiunto nell’iter legislativo. La radicata accezione negativa, spesso sostenuta dai media e dalla stampa, è legata a una diffusa disinformazione, ma anche alla colpevo­le mancanza di una trasparente rendicontazione dell’attività svolta.

Un sistema che guarda al futuro

È stato annunciato da poche settimane il varo di Excellera Advisory Group. La holding nasce con il supporto finanziario di Xenon Private Equity (un Alternative Investment Fund Manager) dalla ‘fusione’ di Cattaneo Zanetto & Co. e Communi­ty S.B. Le due società – leader nel nostro Paese, rispettivamente, nei servizi di government affairs e in quelli di reputation management – uniscono le loro professionalità per dare vita alla più grande società italiana del settore per fatturato aggrega­to (oltre 20 mln dichiarati complessivamente nel 2021), numero di professionisti associati e clienti in portafoglio (più di 300). La notizia non deve però meravigliare. La scelta rientra evidentemente nel solco dell’evoluzione di un mercato, quello del Public Affairs, in continua crescita in termini di fatturato complessivo, servizi offerti e numero di attori coin­volti. Le agenzie specializzate e le società di consu­lenza, le cosiddette lobbying firms, sono ormai una realtà consolidata anche in Italia e, nella maggior parte dei casi, offrono servizi di comunicazione a tutto tondo. Sebbene sia un mercato relativamente giovane, nato circa venti anni fa, il costante processo di crescita che lo caratterizza è riconducibile non

solo alla necessità delle aziende, nazionali e internazionali, di supporto consulenziale e operativo nella gestione delle relazioni istituzionali. L’iper-regolamentazione dei mercati, caratteristica del nostro apparato legislativo, richiede una sempre maggiore competenza anche a livello di normazione comunitaria. Così, anche il monitoraggio del contesto legi-slativo regolamentare in cui si opera diventa indispensabile al fine di valutare tempestivamente quali decisioni possono rappresentare un’opportunità oppure ostacolare il raggiun-gimento dei propri obiettivi. L’affermarsi di queste società di servizi non è, dunque, una moda che ci viene dall’estero, nè tantomeno l’espressione di oscuri poteri. È un evidente segnale del tentativo di modernizzazione del nostro sistema politico cui, in fin dei conti, può essere anche ascritto il merito di aver ridotto la distanza tra società civile e istituzioni stante la perdurante crisi dei partiti come attori principali di intermediazione. Nel 2021 il mercato del Public Affairs in Italia, è arrivato a valere quasi 100mln. Lobbying no-profit Un altro mito da sfatare è quello secondo cui dietro a ogni azione esercitata da un gruppo di pressione ci debba essere ‘obbligatoriamente’ un risvolto economico, diretto o indiretto. Gli interessi delle ‘lobby dei diritti’ sono essen­zialmente sociali e, quindi, al meglio incarnano il proposi­to meritorio di partecipazione attiva alla vita democratica. Le organizzazioni che operano in tal modo, pur mante­nendo forma privatistica, agiscono esclusivamente nell’interesse pubblico e della comunità. Rientrano a pieno titolo anche tra le attività di lobbying no-profit: le campagne di sensibilizzazione, le petizioni pubbliche, le ricerche e gli studi i cui esiti sono sottoposti all’attenzione del legislatore per cercare di orientarne le decisioni. Que­sti gruppi, operanti prevalentemente nel cosiddetto Terzo settore (Ong, associazioni di volontariato e movimenti sociali), negli ultimi anni hanno optato con sempre mag­giore efficacia per questo tipo di approccio alle istituzioni, confortati dai risultati ottenuti.

La regolamentazione del settore

Nonostante l’evidente crescita di valore dei servizi offerti e delle professionalità impiegate, il processo di normaliz­zazione del settore è ancora lontano dal potersi definire completato e, ancora oggi, molti ambienti continuano ad attribuire al concetto di lobbying un’accezione fortemente negativa, nella stragrande maggioranza dei casi immerita­ta, anche per la mancanza di regole chiare che ne garantiscano la trasparenza. L’Italia non dispone ancora di una regolamentazione

specifica in materia di rappresentanza di interessi, sebbene l’importanza del tema non sia mai stata sottovalutata dal legislatore come testimoniano le oltre 90 proposte di iniziativa parlamentare o governativa che – dal 1954 a oggi – si sono succedute senza mai arrivare a essere leggi dello Stato. L’ultima in ordine di tempo si è arenata al Senato e ha dovuto inter­rompere la sua corsa, a un passo dal traguardo, per la caduta del Governo Draghi e il conse­guente scioglimento delle Camere. Siamo pronti a ripartire? Alcuni politologi non escludono che sia da ricercare proprio nell’atteggiamento tra­dizionalmente ostile dell’opinione pubblica la vera causa del fallimento di molte delle iniziati­ve legislative volte a regolare il settore o, meglio, nel timore del legislatore delle conseguenze politiche immediate della regolamentazione di una realtà considerata ai margini della legalità dalla maggior parte dell’elettorato.

Per assurdo, una tale motivazione – sia pur drammaticamente sterile – sarebbe democra­ticamente meno preoccupante di ricostruzioni che attribuiscono alla politica la volontà di allontanare ogni possibile ingerenza strutturata

all’autonomia della ‘casta’. A ogni modo, qual­siasi pregiudizio sulla legittimità delle lobby non trova alcun fondamento giuridico, anzi. La Corte Costituzionale, intervenendo autore­volmente nel dibattito con la sentenza n. 379 del 2004, ha legittimato l’intervento dei gruppi di interesse nel processo decisionale al pari di quello di sindacati, del diritto di libera asso­ciazione, di sciopero, di petizione e dell’istituto referendario. La definizione di regole chiare per l’esercizio del lobbying e per la trasparenza dei rapporti tra i rappresentanti delle istituzioni, nazionali e locali, e i portatori di interessi, rap­presenterebbe un fondamentale cambiamento di paradigma utile sia ai lobbisti che al decisore pubblico. Ci si potrebbe spingere fino all’isti­tuzione di un’autorità preposta alla gestione di una tale normativa, garantendo massima efficacia al provvedimento.
I punti fondamentali che una legge in tal senso non potrebbe esimersi dal prevedere sono fondamentalmente tre:

  • il riconoscimento della professione del ‘lobbista’ e la realizzazione di un Registro nazionale con l’ade­sione sia delle istituzioni centrali che di quelle locali;
  • l’introduzione di un sistema premiale per favorire l’iscrizione al Registro;
  • l’introduzione del divieto di ‘revolving doors’ che impedisca a chi ha svolto funzioni pubbliche di esercitare l’attività di lobbying per un congruo periodo di tempo dalla fine del mandato.

Nel 2016 la Camera dei deputati ha regolato formalmente la presenza nelle proprie sedi di rappresentanti di interessi con finalità di pubblicità e trasparenza. La disciplina attuati­va è contenuta nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’8 feb­braio 2017 che istituisce un Registro dei soggetti che svolgono professio­nalmente attività di lobbying nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera stessa. Già il fatto che, altresì, il Senato della Repubblica sia fermo al solo Codice di condotta per gli eletti dovrebbe far riflettere. Al Registro della Camera dei depu­tati possono iscriversi sia persone fisiche che società e associazioni. Otto sono le categorie in cui sono suddivise le persone giuridiche per un totale di 295 operatori iscritti (53 sono le persone fisiche). Nella sezio­ne dedicata ai ‘Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi’, alla data di pubblica­zione di questo articolo, le società regolarmente registrate risultano 27. Tra queste spiccano per la loro assenza alcuni dei key player del settore.

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