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Riforma Cartabia: processo civile, una riforma “conservatrice”

Un’operazione di rilevante restyling che, però, non è riuscita a cogliere fino in fondo l’occasione per valorizzare, una volta per tutte, i principi di semplicità, concentrazione e certezza delle tutele all’interno di un processo di ragionevole durata

Entro la cornice delineata dell’art. 111 della Costituzione e con i colori dell’Europa (per via degli obblighi verso la Ue derivanti dal Pnrr) è stato definito, mediante l’entrata in vigore del D. Lgs. 149/22, il quadro della riforma del processo civile in largo anticipo rispetto ai tempi originariamente previsti.

Il codice di procedura civile promulgato nel 1942 è stato così modificato in molte sue parti fondamentali, con effetto dal 28 febbraio di quest’anno (salvo alcune anticipazioni e pochi rinvii al prossimo 30 giugno). La riforma è ispirata da un afflato teleologico volto alla semplificazione e affronta i punti chiave del diritto processuale civile. In tale contesto, appare tuttavia non più differibile la contestuale attuazione dell’Ufficio del Processo con necessaria copertura, quanto prima possibile, del fabbisogno organico nei ranghi della Magistratura e del personale di Cancelleria. È infatti giocoforza ritenere che senza il supporto di risorse in numero sufficiente, gli scopi della riforma rischiano di essere esposti a una sostanziale defallance anche a causa di forti ritardi derivanti, non solo dall’inadeguatezza organizzativa, ma anche da una non sempre adeguata attitudine decisionale che rende il momento delibativo affollato e la definizione della causa una chimera.

Ciò detto, si può nel merito osservare che, sebbene la Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo abbia indicato l’ambizione di operare una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione – accanto all’introduzione di modelli di giustizia complementare – quel che può evincersi da una disamina complessiva della novella, è la realizzazione di un’operazione di rilevante restyling  che, tuttavia, non è riuscita a cogliere fino in fondo l’occasione per valorizzare, una volta per tutte, i principi di semplicità, concentrazione e certezza delle tutele all’interno di un processo di ragionevole durata.

Eppure, la novella legislativa (nota comunemente come Riforma Cartabia) racchiude in sé un modello che avrebbe ben potuto rappresentare, con un guizzo di coraggio riformatore in più, il fulcro centrale del processo civile e che, invece, è stato relegato a rito alternativo e residuale in quanto applicabile solo allorquando i fatti di causa “non siano controversi”, ovvero la domanda risulti “fondata su prova documentale” o comunque appaia “di pronta soluzione” o meritevole di “un’istruttoria non complessa”.

Si tratta del procedimento semplificato di cognizione previsto dal nuovo art. 281 decies e ss. C.p.c, inquadrabile, a tutti gli effetti, non come procedimento speciale ma come rito a cognizione piena che, proprio per via della sua portata autoconclusiva e pienamente rispettosa del principio del contraddittorio, avrebbe potuto costituire la base fondamentale del nuovo procedimento ordinario e il vero architrave della riforma, idoneo, in un’ottica di accentuazione della “dimensione valoriale” del processo (così il Protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione del 2 marzo 2023), a garantire maggiore snellezza ed effettività della tutela giurisdizionale in sede civile soprattutto attraverso la riduzione della durata dei procedimenti.

Tale considerazione muove dal fatto che il nuovo rito semplificato si ispira manifestamente al rito speciale del lavoro (art. 414 e ss. c.p.c.) che è vigente ormai da mezzo secolo con buoni risultati in termini di efficienza applicativa, tanto da essere concepito da più parti come un’isola felice nell’arcipelago degli uffici giudiziari, non essendo mai stato soggetto ad alcuna  riforma strutturale, salvo quella, non proprio brillante ed infatti presto abrogata, del c.d. Rito Fornero (oggi sostituito dal procedimento accelerato ex art. 441 bis, C.p.c. per la tutela dei licenziamenti per i quali si richiede la reintegra in servizio).

Del resto, l’ampia portata generalizzata, per dir così universalistica, del processo del lavoro, (anche per effetto della competenza di tipo funzionale e non per materia, né per valore) è stata diffusamente apprezzata senza che siano mai state sollevate, né a livello politico, né a livello dottrinario o di giustizia costituzionale, fondate critiche sotto il profilo di un eventuale gap tra speditezza e concentrazione da un lato, e pienezza del contradditorio dall’altro. La riforma Cartabia fa invece la scelta – invero, un po’ di retroguardia – di marginalizzare il rito semplificato preferendo focalizzare il clou della riforma su fasi procedimentali che, a ben vedere, rimangono caratterizzate da una certa farraginosità.  Basti pensare che è stato introdotto, nel rito ordinario, un procedimento introduttivo preliminare, quasi extraprocessuale perché antecedente alla prima udienza, da esaurirsi in una sorta di countdown dei termini previsti per la presentazione e lo scambio di memorie integrative e di replica.

Strano marchingegno: qui il Giudice non è ancora entrato in scena. Ci troviamo dunque in una sorta di schermaglia dietro le quinte in cui i difensori delle parti si affrontano a singolar tenzone prima dell’apertura del sipario e del duello vero e proprio da svolgersi in presenza di chi dovrà sancire il vincitore e il soccombente. Tale sorta di limbo procedimentale fa apparire il giudice lontano, estraniato e comunque collocato su un piano separato e distante rispetto ai temi e alle sfumature, spesso decisive, della fattispecie litigiosa. Ciò comporta inevitabilmente un maggior rischio di lentezza nelle acquisizioni della piena consapevolezza dei fatti di causa e delle questioni giuridiche trattate anche a causa della “smaterializzazione” delle parti e dei loro difensori, ancor più accentuata dall’ormai diffuso favore per la trattazione scritta, oggi assurta a regola alternativa e di pari dignità rispetto al dogma della presenza in aula e della pubblicità del processo. Un caso dunque, si conceda l’ossimoro, di “riforma conservatrice” che rischia, per poter cogliere nel segno, di essere assoggettata ad interpretazioni assai estensive che, per loro natura, però potrebbero verosimilmente prestare il fianco a rilievi critici ed impugnazioni.

*Founding Partner Studio Legale Pessi e Associati

 

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