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Monopattini a Milano, il Tar blocca tutto

Helbitz Italia si presenta come il trasporto del futuro, ma insieme alle concorrenti Wind Mobility e Bit Mobility è stata irretita dalle pastoie del passato quali sono i complessi percorsi amministrativi italiani. La gara, non gara, indetta dal comune di Milano per la sperimentazione dei servizi di affitto dei monopattini elettrici, di cui le tre aziende sono fornitrici, è stata annullata ieri dal Tribunale amministrativo della Lombardia su sollecitazione della quarta concorrente esclusa.

 

Lime Technology, che a Roma opera in tandem con Uber, infatti, ha contestato alcuni passaggi della procedura utilizzata dal comune di Milano, a dicembre del 2019, per autorizzare una flotta sperimentale di circa 2.000 microveicoli elettrici e alcune delle sue ragioni sono state accolte dai magistrati amministrativi che hanno invitato il sindaco Giuseppe Sala a ricominciare da capo. Il comune non ha ancora deciso se ricorrerà o rifarà la gara seguendo le indicazioni del Tar.

 

La startup americana all’esito della procedura si è lamentata di essere stata lasciata fuori dalla porta anche se il numero finale dei mezzi autorizzati dal Comune ha superato quelli indicati nel bando, 2.000, lasciando intendere che ci fosse posto anche per i propri dueruote. Ma il tribunale ha cassato l’obiezione sostenendo che il bando prevedeva già il possibile sforamento nel caso in cui le flotte dei tre assegnatari avessero dimensioni tali da andare oltre al numero inizialmente indicato. Viceversa il collegio ha tirato le orecchie all’amministrazione meneghina per non aver imposto dei criteri di selezione oltre il mero ordine cronologico di presentazione delle richieste. Il comune si è giustificato sostenendo che non trattandosi di una gara per la fornitura di un servizio pubblico ha ritenuto di non dover introdurre criteri di qualità o merito per selezionare i candidati. Una spiegazione che non ha convinto i magistrati amministrativi.

 

Si legge, infatti, nella sentenza che sebbene “l’attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non sia stata qualificata dal Comune come attività di servizio pubblico non deve far ritenere che lo stesso Comune possa completamente disinteressarsi degli interessi che interferiscono con essa, fra i quali spiccano l’interesse pubblico e quello dell’utenza di poter beneficiare del miglior servizio possibile”. Perciò, continuano i magistrati, malgrado la recente regolamentazione dell’attività e dell’uso dei monopattini e le limitazioni nel numero delle autorizzazioni, non siano state dettate per garantire la qualità del servizio “tuttavia la restrizione del mercato che tale regolazione ha comportato, con conseguente mancata operatività dei meccanismi concorrenziali, avrebbe richiesto, a parere del Collegio, l’adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere alla fase sperimentale ricadesse su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l’interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile”.

 

Anche perché il meccanismo delle applicazioni che gestiscono e amministrano l’affitto di questi mezzi di fatto costituiscono uno strumento di fidelizzazione della clientela che è difficile da recidere. Il tribunale non si spinge oltre a definire quali a cui il comune di Milano dovrà affidarsi nel rifacimento della procedura, ma si limita a rilevare “l’evidente l’inadeguatezza del criterio cronologico prescelto dal Comune, criterio che, come correttamente rileva Lime Technology, affida la selezione al caso”.

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