Cerca
Close this search box.

Tercas, la Corte Ue dà ragione all’Italia

popolare bari tercas

La corte di Giustizia europea ha respinto al mittente il ricorso della Commissione europea contro il salvataggio di Tercas, la Cassa di risparmio della provincia di Teramo, avvenuto nel 2015 ad opera del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd)e della Banca popolare di Bari.

La vicenda è nota e si ripete ad ogni intervento del Fondo, che è un consorzio privato alimentato dalle banche, che fornisce la liquidità per fronteggiare la crisi di qualche istituto di credito. Essendo un unicum italiano, la direzione alla Concorrenza della Ue accende sempre i suoi riflettori alla ricerca di aiuti di Stato incompatibili con il regime europeo della concorrenza ad ogni intervento del Fitd.

Ed era successo anche in occasione della crisi che si è abbattuta su Tercas nell’autunno del 2013. La banca era stata prima commissariata e poi era intervenuto con una iniezione di liquidità il Fondo interbancario per 265 milioni e altri 65 sotto forma di garanzie. Rimessa in pista, Tercas era stata poi assorbita da Banca popolare di Bari.

La Commissione europea dopo aver seguito tutte le fasi della procedura aveva deciso di aprire una procedura di infrazione conclusa nel dicembre del 2015 con la bocciatura degli aiuti come “incompatibili e illegittimi concessi dalla Repubblica italiana a Tercas e ha disposto il recupero di detti aiuti”.

Contro la decisione aveva fatto ricorso l’Italia che in Tribunale aveva contestato l’interpretazione della direzione e della commissaria del tempo Margrethe Vestager, che attribuiva al fondo una natura pubblica perché a suo dire Banca d’Italia svolgeva una funzione di indirizzo sul Fondo caratterizzandone l’attività come pubblica.

La tesi della direzione per il mercato era che “sarebbero in realtà dette autorità [leggasi Banca d’Italia, ndr] che, attraverso l’esercizio di un’influenza dominante sul Fitd, avrebbero deciso di indirizzare l’uso di tali risorse per finanziare un siffatto intervento”.

Tesi respinta dal Tribunale di primo grado e ora anche dalla Corte con sede in Lussemburgo che nella sentenza spiega perché ha bocciato i due motivi di ricorso. Nel provvedimento, probabilmente anche a futura memoria, i giudici europei hanno scritto che “non risulta manifestamente che la Banca d’Italia eserciti un controllo di opportunità sugli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi”. E che “è l’obbligo di contribuire all’intervento, e non il metodo di finanziamento dei contributi, che ha la propria origine in una disposizione statutaria di natura privatistica, mentre l’obbligo di intervenire, come sottolineato dal Tribunale, trae origine in una disposizione normativa quando il FITD è “specificamente incaricato dallo Stato della gestione dei contributi versati dai membri a titolo di garanzia legale dei depositi”.

ABBIAMO UN'OFFERTA PER TE

€2 per 1 mese di Fortune

Oltre 100 articoli in anteprima di business ed economia ogni mese

Approfittane ora per ottenere in esclusiva:

Fortune è un marchio Fortune Media IP Limited usato sotto licenza.