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Servizio universale, Consiglio Stato dà ragione ad Agcom, respinto ricorso Tim

È legittima la delibera del dicembre 2016 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha indicato le “Condizioni economiche dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale”. Dopo il Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso con cui Telecom Italia, attuale gestore del servizio universale, contestava sia la delibera in questione, sia il provvedimento di diffida dell’Agcom in materia di tariffe.

I due provvedimenti dell’Autorità avevano preso le mosse da una verifica di replicabilità di una manovra tariffaria relativa alle modalità di fatturazione di un’offerta commerciale del piano ‘Voce’, che consentiva l’accesso alla linea telefonica e alla tariffazione a consumo delle telefonate a un prezzo di 10 centesimi di euro al minuto, con possibilità di controllo della spesa.

Secondo l’Agcom con la manovra tariffaria in questione Telecom avrebbe violato gli obblighi di servizio universale, tra l’altro abolendo di fatto le offerte a consumo a vantaggio dei piani tariffari flat, e prevedendo uno scatto alla risposta di 20 centesimi, che avrebbe comportato un aumento del 300% della spesa sostenuta per una telefonata di un minuto da postazione fissa. Ragioni per le quali l’Autorità diffidò la società dall’attuare tale aumento generalizzato delle tariffe, individuando nella tariffazione a consumo il metodo più appropriato ad assicurare all’utente la libertà in merito alle scelte di consumo dei servizi di servizio universale.

Con il ricorso respinto oggi in via definitiva, Telecom, che chiedeva anche il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia Ue, contestava la corretta applicazione da parte dell’Agcom dei poteri di vigilanza sul servizio universale al di fuori dei limiti tassativi previsti, che assegnerebbero all’Autorità il potere di prescrivere di adottare opzioni o formule tariffarie che divergano dalle normali condizioni commerciali, ma non di impedire agli operatori di apportare modiche a offerte commerciali già presenti sul mercato. Inoltre, secondo Telecom, l’Autorità non aveva il potere di negare la possibilità di apportare modiche a un’offerta commerciale.

“La presente vicenda s’incentra sulla manovra tariffaria di Telecom Italia, ex-incumbent ed attuale impresa designata del servizio universale”, scrivono i giudici del Consiglio di Stato, “effettuata nel 2016 e intesa ad indirizzare un numero sempre più consistente di utenti verso tariffe di tipo flat, anziché a consumo, qual in origine fu la tariffa denominata Voce, oggetto di modifica”.

Per il Consiglio di Stato, chiarito che la legge impone all’ex incumbent l’obbligo di fornire almeno un’offerta di servizio universale, questa “non potrebbe esser diversa da quella a consumo e, certo, non una tariffa flat”. La ragione, scrivono i giudici, “è chiara: in base alle norme che ne descrivono la fornitura, il SU (servizio universale, ndr) consiste in un insieme minimo di servizi —cioè, non già un pacchetto via via incrementabile nel tempo, bensì uno con poche cose e di facile comprensione per tutti, anche e soprattutto nel metodo di tariffazione—, da fornire ad un prezzo abbordabile e calmierabile per legge, tale, cioè, da consentire una fatturazione connessa all’uso effettivo che ne fa l’utente, in base a durata e terminazione delle chiamate. Si tratta quindi d’una tariffa che, con riguardo ai piani tariffari di Tim, corrisponde al profilo di consumo di gran parte dei contraenti dell’attuale offerta Voce e si differenzia dai casi d’acquisto di pacchetti di servizi telefonici predefiniti, a prezzo forfettario, tipici invece delle c.d. offerte flat”.

L’offerta flat, aggiunge il Consiglio di Stato, “dunque e per sua natura, è sovrabbondante (anzi, è più corretto dire pletorica) rispetto a quanto la legge descrive per il servizio d’inclusione sociale, specie per clienti che non telefonano tutti i mesi e son dispersi in tutto il territorio nazionale”. Ragione per la quale il Consiglio di Stato ha respinto anche tutte le altre contestazioni di Telecom, stabilendo che il suo appello “va integralmente disatteso”. Tre anni fa il ricorso di Telecom era stato già respinto in primo grado dal Tar del Lazio.

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