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Gestione rifiuti Roma, al Tar del Lazio Raggi la spunta su Zingaretti

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Nel braccio di ferro tra la Regione Lazio e il Comune di Roma sulla gestione dei rifiuti della capitale alla fine l’ha spuntata il Campidoglio. Con una sentenza pubblicata oggi il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il governatore Nicola Zingaretti, lo scorso 1 aprile, nel tentativo di trovare una soluzione all’annoso problema della gestione dei rifiuti nella capitale, aveva posto l’amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggi e la municipalizzata dei rifiuti Ama di fronte a un ultimatum: adottare e trasmettere entro 30 giorni alla Regione un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferimento e smaltimento dei rifiuti, con anche l’impegno a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti, pena il commissariamento.

Nella sentenza i giudici amministrativi osservano anzitutto che la complessa attività di gestione del corretto ciclo dei rifiuti richiede “una attività sinergica ad opera di tutti gli enti preposti alla cura di un settore così delicato”, come previsto per i diversi livelli di governo del territorio da disposizioni di legge nazionale e di legge regionale. In secondo luogo i giudici rilevano “l’assenza, allo stato, della redazione, pur doverosa, di un piano impiantistico volto a garantire l’autosufficienza nella gestione rifiuti del sub-ATO (ambito territoriale ottimale, ndr) di Roma Capitale”.

Pur prendendo atto di questa carenza, il Tar ha ritenuto illegittimo l’uso da parte della Regione dello strumento dell’ordinanza. “Se è vero, infatti, – spiegano i giudici amministrativi – che l’ordinanza contingibile e urgente in tema di rifiuti può essere legittimamente adottata, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, solo per ‘consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti’ e che ha un contenuto normativamente prestabilito, ne consegue che esso non può essere utilizzato per altre finalità”, come le “attività di tipo programmatorio e pianificatorio” previste nel caso in questione. “La definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti – aggiungono – non integra, infatti, una speciale e temporanea ‘forma di gestione dei rifiuti’, necessaria ad affrontare e risolvere una situazione eccezionale e non prevedibile”.

A tale riguardo, nella sentenza i giudici amministrativi ricordano che l’art. 13 della legge regionale n. 27 del 1998, che disciplina la gestione dei rifiuti, attribuisce alla Regione “il diverso (rispetto all’ordinanza contingibile e urgente) strumento dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa adozione, da parte dei Comuni e delle Province (nella specie, la Città metropolitana), di atti obbligatori previsti dalla legge”. Da qui l’annullamento dell’ordinanza, “salvi gli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà adottare”. La sentenza potrà essere appellata al Consiglio di Stato.

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