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L’Ilva può continuare a lavorare, Consiglio Stato ribalta il Tar

ilva arcelormittal partecipazioni

L’ordinanza del sindaco di Taranto che aveva ordinato ad Arcelor Mittal di spegnere gli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva entro 60 giorni, perché pericolosi per la salute umana, va annullata perché illegittima. Lo ha stabilito con sentenza la Quarta Sezione del Consiglio di Stato presieduta dal giudice Raffaele Greco, accogliendo i ricorsi presentati da Arcelor Mittal e dall’amministrazione straordinaria di Ilva contro la sentenza del Tar di Lecce che lo scorso febbraio aveva validato il provvedimento del primo cittadino.

Proprio sui poteri del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti (come quella in questione, a tutela della salute pubblica, in base al Testo Unico sugli enti locali) al di fuori delle violazioni dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) si era incentrata la discussione nel corso dell’udienza di merito dello scorso 13 maggio. Per i legali di ArcelorMittal il sindaco non avrebbe potuto adottare l’ordinanza, per i legali del Comune e per il Codacons si. In particolare, l’avvocato Francesco Saverio Marini, che assiste il Comune di Taranto, aveva depositato in udienza un recente studio che dimostrerebbe un eccesso di mortalità in tre quartieri a nord della città, quelli più vicini all’area a caldo dell’ex Ilva, e che quindi avrebbe giustificato l’intervento del primo cittadino.

“La Sezione – si legge in una nota del Consiglio di Stato relativa alla decisione di oggi – non ha condiviso la tesi principale delle società appellanti, secondo cui deve escludersi ogni spazio di intervento del Sindaco in quanto i rimedi predisposti dall’ordinamento, nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) che assiste l’attività svolta nello stabilimento, sarebbero idonei a far fronte a qualunque possibile inconveniente”. Tuttavia, prosegue la nota, i giudici hanno “ritenuto che quel complesso di rimedi (compresi i poteri d’urgenza già attribuiti al Comune dal T.U. sanitario del 1934, i rimedi connessi all’Aia che prevedono l’intervento del Ministero della transizione ecologica e le norme speciali adottate per l’Ilva dal 2012 in poi) sia tale da limitare il potere di ordinanza del Sindaco, già per sua natura ‘residuale’, alle sole situazioni eccezionali in cui sia comprovata l’inadeguatezza di quei rimedi a fronteggiare particolari e imminenti situazioni di pericolo per la salute pubblica”.

Premesso che l’accertamento giudiziale doveva concentrarsi unicamente sulla legittimità dell’ordinanza del sindaco, spiega il Consiglio di Stato, “senza poter estendersi alle annose e travagliate vicende che hanno interessato lo stabilimento ‘ex Ilva’, (oggetto di un piano di adeguamento adottato in base alla legislazione speciale post-2012, le cui tempistiche sono già state considerate legittime dal Consiglio di Stato con due pareri del 2019), la Sezione ha ritenuto che in concreto il potere di ordinanza d’urgenza fosse stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, non emergendo la sussistenza di ‘fatti, elementi o circostanze tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l’ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria in essere nella città di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie’ dell’impianto”. Pertanto, sottolinea il Consiglio di Stato, “pur senza negare la grave situazione ambientale e sanitaria da tempo esistente nella città di Taranto, già al centro di vicende giudiziarie penali e di una sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani (relativa però alla precedente gestione dello stabilimento, rispetto alla quale le misure intraprese negli ultimi anni hanno segnato ‘una linea di discontinuità’), si è concluso che ‘nella specie il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall’A.I.A.’, non essendosi evidenziato un pericolo ‘ulteriore’ rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell’attività industriale.

I giudici di Palazzo Spada, pur non condividendo l’impostazione di ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria, che imputavano al Tar di Lecce di aver debordato dal proprio ambito di giudizio, finendo per occuparsi dell’idoneità e adeguatezza delle misure connesse all’Aia anziché della legittimità dell’ordinanza del Sindaco (laddove invece la verifica dell’efficacia di tali misure era proprio finalizzata all’accertamento circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’intervento del sindaco), hanno ritenuto che la decisione di primo grado “non trovasse conforto neanche nelle risultanze dell’istruttoria svolta dallo stesso Tar, laddove da un lato è emerso che i più recenti episodi emissivi non sono dovuti a difetti strutturali dell’impianto, dall’altro è stata acquisita una congerie di dati a volte non pertinenti e comunque non tali da provare in modo certo l’esistenza di particolari anomalie tali da costituire serio e imminente pericolo per la popolazione. Anche sotto tale profilo, osservano i giudici della IV Sezione del Consiglio di Stato, l’ordinanza risulta quindi emessa “senza che vi sia stata un’univoca individuazione delle cause del potenziale pericolo e senza che sia risultata acclarata sufficientemente la probabilità della loro ripetizione”.

La vicenda nasce dall’ordinanza del 27 febbraio 2020 con la quale Melucci aveva intimato ad ArcelorMittal Italia e all’Ilva in amministrazione straordinaria di individuare entro 30 giorni le fonti inquinanti del siderurgico, rimuovendole, e, nel caso in cui questo non fosse stato fatto, di spegnere gli impianti entro ulteriori 30 giorni. Lo scorso 13 febbraio il Tar di Lecce, a quasi un anno di distanza, ha dato ragione al sindaco, rigettando i ricorsi di Arcelor Mittal, del ministero dell’Ambiente e della Prefettura di Taranto, ritenendo “pienamente sussistente la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, connessa dal probabile rischio di ripetizione di fenomeni emissivi in qualche modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione”.

Nella sentenza il Tar aveva dato alla multinazionale dell’acciaio che gestisce lo stabilimento siderurgico ionico 60 giorni di tempo “per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo”, termine che sarebbe scaduto il 13 aprile scorso. Il 12 marzo il Consiglio di Stato, su richiesta della multinazionale che gestisce il siderurgico e dell’Ilva in amministrazione straordinaria, aveva sospeso questo termine fino alla decisione del ricorso, accogliendo le richieste dei legali di Arcelor Mittal e dell’amministrazione straordinaria di Ilva che le avevano motivate con tre principali ordini di ragioni: il fatto che lo spegnimento degli impianti in un lasso di tempo così breve li avrebbe irrimediabilmente danneggiati, impedendone poi l’eventuale riavvio; il problema occupazionale (secondo alcune stime l’eventuale chiusura dell’impianto avrebbe messo a rischio 20mila posti di lavoro, tra i lavoratori di ArcelorMittal e quelli dell’indotto); le ripercussioni sulla filiera rifornita dall’impianto in Italia, dalle ferrovie alla cantieristica navale.

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