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Via della seta, il Governo protegge il 5G

La rete 5G sarà, in futuro, la struttura portante della nostra infrastruttura digitale: estenderà la possibilità di connettere dispositivi intelligenti sia nel lato ‘consumer’ – come i cellulari di ultima generazione, già pronti – che in quello industriale – la cosiddetta industria 4.0, per la quale le sperimentazioni sono già ben avviate – apportando modifiche strutturali a diversi settori economici. Evidente, quindi, l’impatto sulla sicurezza: a riguardo, arriva uno scudo pubblico. Proprio mentre si avvicina il memorandum con la Cina sulla via della seta – sabato la firma tra i premier Conte e Xi, a Roma – il Governo rimette mano alle regole del golden power, cioè le norme a tutela degli interessi nazionali, includendo nel decreto sulla Brexit anche le ultime novità in materia di telecomunicazioni.

Un documento della Lega, da Palazzo Chigi, spiega che nelle ultime settimane il governo ha condiviso la crescente preoccupazione in termini di cybersecurity da parte della comunità internazionale inclusi Usa (in guerra aperta con Huawei) G7 e la Commissione europea: è del 12 marzo la Risoluzione del Parlamento europeo sulle minacce per la sicurezza connesse all’aumento della presenza tecnologica cinese nell’Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurle. Il governo ha lavorato quindi all’ampliamento del Golden Power con particolare riferimento allo sviluppo della tecnologia 5G.

La norma estende l’obbligo di notifica (già previsto dall’art. 1, comma 4, del DL n. 21/2012) anche agli acquisti da parte di imprese, pubbliche o private, aventi ad oggetto beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione delle reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea. Tecnicamente si è quindi definito con norma un ambito di applicazione specifico aggiungendo la nuova fattispecie applicativa agli acquisti.

L’articolo a cui si fa riferimento è quello che disciplina i poteri di veto: l’impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull’atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l’eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’impresa, tale termine e’ sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.

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