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Le banche anticiperanno la cassa integrazione per il coronavirus

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Se, di solito, per avere la cassa integrazione ci vogliono due tre mesi, con l’emergenza Coronavirus i tempi si accorceranno a qualche settimana: i soldi dovrebbero arrivare entro Pasqua. In attesa che siano le aziende a erogare l’integrazione salariale ordinaria e in deroga per l’emergenza Covid-19 (prevista dal Governo con il Dl Cura Italia) saranno le banche ad anticipare le somme ai lavoratori: fino a 1400 euro parametrati di 9 settimane di sospensione a zero ore.

L’accordo, firmato nella notte, scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Per arrivare alla firma ci sono volute quasi 6 ore di confronto tra banche, sindacati, associazioni e istituzioni. Nel dettaglio Abi, Cgil Cisl, Uil, Confindustria, Confapi , Rti, Alleanza coop, Confagricoltura,Claai, Cia, Coldiretti, Confetra e Confedilizia alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico.

“Non potevamo pensare di attendere mesi per pagare la cassa integrazione alle persone che oggi sono a casa e che non lavorano. C’è stato un ottimo lavoro fatto dalla ministra Catalfo con Abi e le parti sociali e il sistema bancario si è messo a disposizione per anticipare di fatto sui conti correnti dei dipendenti le cifre della cig, in protezione anche da eventuali ritardi che, nell’erogazione da parte dell’Inps che sta gestendo un’enorme mole di lavoro, potevano esserci. Attraverso questo accordo, entro Pasqua ci sarà l’erogazione del primo assegno di cassa integrazione”, ha commentato Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo DI 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. L’anticipazione potrà essere reiterata in caso di proroga del periodo di applicazione degli ammortizzatori e l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

I destinatari

L’anticipazione spetta anche a soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito disposti dal Dl Cura Italia e dei successivi interventi normativi vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Le parti hanno concordato inoltre l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS di cui sia richiesto il pagamento diretto e si sono impegnate a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario per Covid-19 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Come richiederla

Per fruire dell’anticipazione bisogna presentare la domanda ad una delle banche che applicano la convenzione, corredata dalla relativa documentazione, nonché secondo le procedure in uso presso la banca interessata. Le banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di ”distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza. In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la bonvenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.

Termine dell’anticipazione

Il lavoratore o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la canca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’Inps, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.

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