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Multa Antitrust da 60 mln a Unilever, decide la Corte di Giustizia Ue

Sulla multa da 60,6 milioni di euro inflitta tre anni fa a Unilever dall’Antitrust italiana la parola passa ai giudici europei. Con un’ordinanza pubblicata ieri sera, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate una serie di questioni di compatibilità col diritto comunitario sollevate dai legali della multinazionale, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

Secondo i legali di Unilever l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel contestare alla controllata italiana Unilever Italia Mkt Operations l’abuso di posizione dominante nel mercato del gelato preconfezionato monodose nel periodo 2012-2016, principalmente attraverso il marchio Algida, non avrebbe svolto alcuna analisi degli effetti concreti sulla concorrenza nel settore delle concotte della multinazionale anglo-olandese.

 

La multa era arrivata dopo che, su denuncia di un piccolo produttore della riviera romagnola, “La Bomba”, il Garante aveva accertato l’adozione da parte di Unilever di una strategia escludente a danno dei concorrenti, sia minori che di maggiore dimensione, attraverso un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e una serie articolata di ulteriori condizioni volte a mantenere l’esclusiva delle forniture.

 

Nel suo ricorso Unilever contestava il provvedimento dell’Antitrust in quanto “caratterizzato da un’istruttoria gravemente carente e da diversi errori di diritto, con particolare riferimento all’assenza di una adeguata analisi economica o di mercato del provvedimento sanzionatorio”.

 

Non solo, sostengono i difensori di Unilever, le condotte del Gruppo non avrebbero avuto alcuna ricaduta, in termini di effetti escludenti, sui concorrenti “altrettanto efficienti”, ma avrebbero addirittura prodotto effetti di promozione della concorrenza, “sia in termini di ampliamento della diffusione dei prodotti, sia in termini di riduzione del prezzo per esercenti e consumatori”, come risulterebbe da uno studio commissionato da Unilever a un’autorevole società di consulenza economica.

 

Da qui la richiesta ai giudici del Consiglio di Stato di applicare a Unilever i principi sanciti in sede europea per una vicenda analoga, che vedeva contrapposti Intel e la Commissione europea, e che aveva portato all’annullamento della multa miliardaria inflitta per il presunto abuso di posizione dominate realizzato tramite sconti fidelizzanti, perché non era stato verificato se avesse o meno prodotto conseguenze concrete. Per l’Autorità italiana, invece, quei principi non sarebbero applicabili a Unilever Italia Mkt Operations, perché in questo caso l’abuso sarebbe stato realizzato anche tramite una diffusa applicazione di clausole di esclusiva.

 

Nel dubbio i giudici della Sesta sezione del Consiglio di Stato hanno rimesso la questione alla Corte di Giustizia Ue che dovrà valutare se i principi della sentenza Intel siano applicabili anche “alla previsione di obblighi di esclusiva o a casi di condotte connotate da una molteplicità di pratiche abusive, o se invece in tali casi non vi sia alcun obbligo giuridico per l’Autorità di fondare il proprio accertamento sul criterio del concorrente altrettanto efficiente” (AECT, as efficient competitor test), per dimostrare che le condotte contestate producono effetti anticoncorrenziali sui concorrenti che partono da condizioni analoghe.

 

I giudici europei dovranno anche stabilire “se ogni qual volta l’impresa produca nel corso dell’istruttoria studi e approfondimenti utili a smentire l’effetto escludente contestato, l’Autorità sia onerata di dimostrare che le condotte oggetto di indagine siano effettivamente idonee ad escludere dal mercato i concorrenti altrettanto efficienti, ovvero in quali casi o a quali condizioni possa escludersi la rilevanza del test AECT o degli studi ed approfondimenti prodotti dall’impresa”.

 

La Corte di Giustizia Ue dovrà infine fissare quali sono, al di fuori dei casi di controllo societario, “i criteri rilevanti al fine di stabilire se il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti dia luogo ad un’unica entità economica” rilevante ai fini delle norme europee sulla concorrenza.

 

A maggio del 2018 il Tar del Lazio aveva confermato la multa a Unilever, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento dell’Antitrust.

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