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Popolare di Sondrio, da Consiglio Stato via libera a trasformazione in spa

Popolare di Sondrio spa Consiglio di Stato sentenza

A sei anni di distanza dal varo da parte del governo Renzi, sulla riforma della banche popolari arriva il verdetto definitivo: dopo la Consulta, che si era espressa nel 2018, e la Corte di Giustizia europea, la cui sentenza risale a un anno fa, anche il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme sull’obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con una capitalizzazione superiore a 8 mld di euro sono legittime. Una sentenza che sblocca la trasformazione in spa della Banca Popolare di Sondrio, l’ultima grande banca interessata dalla riforma a mantenere la forma cooperativa e che, adesso, dovrà completare il percorso entro la fine dell’anno.

Misure ragionevoli e proporzionate

Con la sentenza depositata oggi la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha in parte dichiarato improcedibili e in parte rigettato i motivi di ricorso diretti a contestare la legittimità della riforma. Dopo avere ricostruito gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla normativa e avere ritenuto, come richiesto dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 16 luglio 2020, “ragionevoli e proporzionate” le misure previste per il loro conseguimento, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di tutte le disposizioni della riforma oggetto dei ricorsi.

La soglia di 8 mld di attivo

Per quanto riguarda la norma con cui “è stato prescritto un limite di attivo di 8 miliardi di euro, oltre il quale precludere l’utilizzo della forma giuridica della banca popolare e consentire lo svolgimento dell’attività bancaria con la forma della società per azioni”, spiega il Consiglio di Stato, la Sesta sezione l’ha ritenuta “maggiormente coerente al modello di business degli operatori di maggiori dimensioni e funzionale ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito”. In particolare, “il modello organizzativo della società per azioni è stato reputato idoneo e necessario per assicurare il celere reperimento di capitale sul mercato, anche al fine di prevenire crisi bancarie che, in ragione delle interconnessioni tra gli istituti di credito, specie di grandi dimensioni, operanti in ambito non meramente locale, potrebbero produrre un effetto di contagio all’intero sistema, con riflessi anche in altri settori economici”.

Limiti ai rimborsi e modifica delle maggioranze

Legittime anche la norma con cui “sono stati posti limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, ritenuti ammissibili dal Consiglio di Stato soltanto se proporzionati, non potendo eccedere quanto necessario in ragione della situazione prudenziale della singola banca popolare interessata” e quella con cui “sono state modificate le maggioranze per assumere le delibere assembleari aventi ad oggetto anche le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, trattandosi di misure funzionali a garantire l’obiettivo perseguito dalla riforma, di assicurare il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, favorendo le relative operazioni di riorganizzazione societaria”.

I poteri attuativi di Bankitalia

I giudici hanno, infine, ritenuto legittime anche le norme con cui è stato attribuito a Bankitalia “un potere di attuazione della riforma normativa, ritenuto, tuttavia, limitato alla definizione delle condizioni tecniche necessarie per consentire il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa prudenziale europea, senza, dunque, alcuna possibilità per la Banca d’Italia di svolgere una valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco”.

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