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PNRR, la sfida tra amministrazioni su poteri e risorse

burocrazia pubblica amministrazione

Con l’emanazione del Dl 31 maggio 21 n.77, il Governo Draghi ha avviato la fase operativa per l’attuazione del PNRR. Il decreto definisce le regole di funzionamento e le semplificazioni necessarie alla realizzazione del piano per la ripartenza. Una sfida ambiziosa che ha bisogno di una regia e di una cabina di comando. Non è un fatto nuovo. Il precedente governo Conte aveva ipotizzato una governance molto accentrata su Palazzo Chigi. E questo aveva determinato forti critiche politiche alla visione dell’uomo solo al comando. E le stesse non sono state irrilevanti per la caduta di quel governo.. Ma da questo tema non si sfugge. E dall’analisi del provvedimento si riscontra una scelta di coordinamento forte che il premier Draghi ha voluto nelle sue mani ed in quelle del MEF.

Tra le molte disposizioni che vanno in questa direzione può essere utile concentrare l’attenzione su quella definita dall’art.7 del decreto sulle attività di controllo di processo. La norma è appunto denominata controllo, audit, anticorruzione e trasparenza” e rappresenta una innovazione sostanziale nell’esercizio di poteri di controllo preventivo in ambito statale.

Cerchiamo di comprendere meglio il merito della questione e le conseguenze che questa scelta organizzativa potrebbe determinare. Il decreto stabilisce infatti che venga istituita presso la Ragioneria dello Stato (che è una struttura MEF) un ufficio dirigenziale che svolga funzioni di audit del PNRR. L’ufficio è indipendente rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e opera attraverso gli uffici territoriali della Ragioneria dello Stato.

Peraltro, come precisa lo stesso DL, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è anche istituita una unità speciale di missione con compiti di coordinamentoall’interno della stessa Ragioneria nel processo diattuazione del programma Next Generation EU. Il decreto chiarisce infine che La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Insomma, la macchina statale si è in qualche modo riappropriata di poteri di controllo preventivo rispetto alle spese che verranno fatte attraverso il piano di ripresa e resilienza. E si è anche dotato di strumenti di supporto e analisi affidati a società partecipate come Sogei.

Siamo stati sin qui abituati ad un controllo preventivo di mera natura formale. Ecco che qui invece si prevede l’istituzione di una vera e propria funzione di audit. La stessa è considerata necessaria per valutare la effettiva “compliance” dell’intervento finanziato con i processi di erogazione comunitari. La regola è molto rigida: per dare corso al pagamento dovrà essere presente una sintesi degli audit effettuati, comprendente le eventuali carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.

È un importante cambiamento che, in qualche modo, conforma i processi di spesa di natura pubblica con i modelli di natura privatistica e societaria. Ovviamente sarà importante che la disposizione non venga applicata in modo meramente formale ma, al pari degli audit aziendali, sia finalizzata ad un miglioramento di processo e degli output finali.

Si è molto discusso se l’inserimento della norma sia statoun atto politico volto a spostare il pendolo delle competenze in materia anticorruttiva e di controllo in capo al governo con una riduzione degli spazi, e conseguentemente dei poteri, sin qui esercitati in particolare dall’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione. Questa ricostruzione sembra essere quantomeno forzata.

Il Presidente ANAC Giuseppe Busia, in una recente intervista, ha prontamente rintuzzato i dubbi sulla sua piena competenza sui progetti del Recovery. Busia ha chiarito che i nuovi compiti affidati alla RGS non sono assolutamente in conflitto con la sua funzione di regolazione ed enforcement.

Effettivamente, come detto, il compito che viene affidato alla Ragioneria è di “audit”. Ovvero una sorta di primo e preventivo controllo. Anac svolge invece, come da compiti istituzionali, numerosi attività connesse ai procedimenti ed alle verifica dei rischi corruttivi di natura strutturale che non vengono in alcun modo toccati dalla nuova norma.

C’è un però. E sta nascosto nelle prossime implementazioni delle regole appena varate. Il contesto di stratificazione di regole decennali su cui inseriscono tanto le norme di semplificazione già emanate nei mesi scorsi e connesse alla pandemia ed alla ripartenza è ben noto a tutti. Servirà pertanto una regia ed un significativo coordinamento tra i pezzi di stato coinvolti. Sarà interessante osservare se la destinazione delle risorse strumentali alla realizzazione ed al monitoraggio dei progetti del PNRR seguirà un criterio di omogeneità o se, invece, vi sarà una scelta che andrà a premiare un soggetto in luogo di un altro. Persone e mezzi. È quello che serve e che tutti richiedono.

Ma i dirigenti d’azienda lo sanno bene. È la destinazione dei budget che fa la differenza. Ed anche qui sarà la stessa cosa. Insomma, come si dice, parafrasando un vecchio detto “articolo quinto: chi ha le risorse ha vinto”. We will see.

*Riccardo Capecchi, Strategic advisor con lunga esperienza come manager e advisor di aziende ed enti pubblici

 

 

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