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Pronto il ‘decreto Brexit’: il Mef si prepara al no deal

Sulla Brexit, ancora non è lecito sapere come andrà a finire. L’Italia, per sicurezza e limitare gli eventuali danni, si prepara al peggio. “L’auspicio è che le decisioni di questi giorni a Londra garantiscano un’uscita del Regno Unito dall’UE senza strappi e in maniera ordinata”, quindi che si eviti il No deal, ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. Ma “in un contesto che mantiene ancora forti elementi di incertezza, il Governo italiano continuerà a lavorare per garantire la tutela dei diritti dei cittadini, delle nostre imprese e della stabilità finanziaria anche nell’ipotesi, poco auspicabile, di un’uscita senza accordo il 29 marzo 2019”.

Le parole di Conte arrivano nello stesso giorno in cui è cominciata a circolare una bozza delle misure che l’Italia prenderà in caso di mancato accordo. Il Mef ha preparato infatti il ‘decreto Brexit’, la serie di norme messe a punto per “garantire la stabilità e integrità del sistema finanziario” in caso di No deal. In base ad una bozza visionata dall’ANSA, il decreto introduce un regime di salvaguardia transitorio per gli operatori finanziari britannici presenti in Italia e per gli intermediari italiani attivi in Gran Bretagna. Viene inoltre concessa una proroga di 2 anni della Gacs, la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, in scadenza a marzo.

Il decreto Brexit che dovrebbe arrivare domani in cdm, rinnova di altri due anni le garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni delle sofferenze bancarie introdotte nel 2016 e in scadenza questo mese, ma introduce qualche paletto in più, adeguando la normativa alle osservazioni della Commissione Ue. La nuova autorizzazione è infatti subordinata al via libera di Bruxelles che sarà chiamata a valutare che la misura non costituisca aiuto di Stato. Le nuove norme, in base alla bozza del provvedimento, innalzano innanzitutto dall’attuale BBB- a BBB il livello minimo di rating richiesto per i titoli senior oggetto di garanzia, con riduzione quindi del rischio a carico dello Stato. E proprio per venire incontro ai rilievi europei, il livelli di remunerazione vengono avvicinati ai valori di mercato utilizzando la media dei prezzi dei singoli credit default swap inclusi nei panieri sui due mesi precedenti (anziché i sei mesi finora previsti) e aggiornando il tasso di sconto “per assicurare la coerenza della misura con le condizioni del mercato”.

Uno degli obiettivi del decreto Brexit è rafforzare la partecipazione italiana del ministero dell’Economia e delle Finanze ai negoziati condotti in ambito europeo ed internazionale. Il decreto, in base alla bozza che sta circolando in queste ore, si propone di incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del Tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a 30 unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali riconosciute al ministero.

Lo stesso decreto prevede inoltre la sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con la sottoscrizione della quota britannica anche da parte dell’Italia. L’operazione, si specifica, non ha impatto su disavanzo e debito. Il provvedimento disciplina infine la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale).

In più è prevista una proroga di 18 mesi per consentire alle banche d’investimento della City di continuare a operare in Italia nel caso in cui Londra non arrivi a un accordo con l’Ue sulla Brexit. Obiettivo del decreto è fronteggiare le “significative ricadute” sull’operatività delle banche d’investimento con sede a Londra che, in assenza di un accordo, perderanno il passaporto Ue, con il rischio di un “pregiudizio alla liquidità dei mercati”. Per ottenere la proroga, il Dl prevede che le banche notifichino l’intenzione di continuare ad operare entro tre giorni prima della data di recesso, con un’istanza formale entro sei mesi. Attenzione particolare è rivolta alle banche che partecipano alle aste di titoli di Stato, cui “non è richiesta la notifica salvo che per continuare ad esercitare l’attività di raccolta del risparmio”. E agli intermediari italiani che operano nel Regno Unito, autorizzati a operare in regime transitorio.

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