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Lo stop del Tribunale di Bologna al contratto Ugl Rider

delivery rider

Dallo scorso autunno la piattaforma di consegne Deliveroo applica ai propri fattorini un accordo firmato da Assodelivery (associazione dei principali player del delivery in Italia) con Ugl rider. Un accordo molto contestato dai grandi sindacati, e al quale oggi ha inferto un duro colpo una decisione del Tribunale di Bologna.

I giudici hanno accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso dalla Cgil nei confronti di Deliveroo, che dovrà astenersi dall’applicare l’accordo. La piattaforma di delivery ha già annunciato di voler ricorrere in appello.

Alla base della decisione del Tribunale ci sarebbe il fatto che il Ccnl sottoscritto da Assodelivery (e applicato da Deliveroo) è stato firmato con un’organizzazione, Ugl Rider, che la Cgil definisce “priva di rappresentatività”. L’accordo inoltre “impedisce di fatto ai lavoratori del settore di accedere ad adeguate condizioni retributive”, secondo la Cgil, che negli scorsi mesi con gli altri sindacati e Assodelivery ha firmato un accordo quadro contro il caporalato.

I giudici di Bologna si sono mossi dopo il ricorso promosso da Nidil, Filcams e Filt Cgil, rappresentate dal collegio di avvocati Bidetti, de Marchis Gómez, Mangione, Piccinini e Vacirca.

Secondo la Cgil si tratta di una “sentenza dalla valenza dirompente in quanto afferma l’illegittimità dell’applicazione dell’accordo stipulato con Ugl e la sua inidoneità a derogare alle condizioni economiche previste dalla contrattazione rappresentativa del settore”.

”La decisione – spiega la segretaria confederale Cgil Tania Scacchetti – segna la fine del controverso accordo sottoscritto nel settembre del 2020 da AssoDelivery con Ugl Rider rispetto al quale la Cgil aveva sin da subito sollevato critiche”.

Ora l’azienda, dice Scacchetti, viene “costretta a mettere fine al cottimo e ad applicare le condizioni economiche del contratto di riferimento del settore che da tempo la Cgil ha indicato nel Ccnl merci e logistica, che contiene un trattamento economico e normativo di gran lunga migliorativo”.

Scacchetti spiega un altro punto fondamentale della decisione del Tribunale, che ha anche “ritenuto discriminatori e antisindacali i licenziamenti intimati dalla società ai rider che non si erano resi disponibili ad accettare le nuove condizioni contrattuali per potere continuare a lavorare”.

Il provvedimento, “oltre a ribadire che i rider hanno una tutela effettiva contro le condotte antisindacali, costituisce un tassello essenziale che rafforza il mosaico dei diritti riconosciuti a questi lavoratori grazie alla continua lotta della Cgil – conclude Scacchetti – per assicurare quelle condizioni di lavoro eque e dignitose alle quali tutti i lavoratori hanno diritto”.

Il ricorso di Deliveroo

Deliveroo ha già annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna.

”La sentenza non fornisce ragioni specifiche e di dettaglio sulla presunta mancanza di rappresentatività dell’organizzazione sindacale Ugl Rider, organizzazione che non è neanche stata ascoltata nel corso del dibattimento”, commenta Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy.

“Non concordiamo con le conclusioni del Tribunale che riguardano il contratto collettivo e ricorreremo in appello su questa decisione”, aggiunge.

Ad oggi il contratto nazionale Rider firmato tra AssoDelivery e Ugl Rider, annota ancora, “è l’unico contratto collettivo esistente che regola il settore del food delivery”.

La normativa ha richiesto l’adozione di un Ccnl tra le ”organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” e questo è “proprio quello che l’industria ha fatto”.

Secondo Sarzana la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna “è alquanto controversa perché da un lato riconosce la natura autonoma della relazione tra Deliveroo e i rider che collaborano con la piattaforma, elemento estremamente importante, e dall’altra parte raggiunge una conclusione in contraddizione con la recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze del 10 Febbraio 2021 nella quale il giudice non ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970”.

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