GILEAD
Cerca
Close this search box.

Nuove direttive fiscali per le cripto-attività in Italia, ecco cosa dice la circolare delle Entrate

agenzia entrate
Gilead

La tassazione delle cripto-attività è un tema che ha destato molte discussioni ed è ora oggetto di chiarimenti da parte del fisco italiano. L’introduzione di questa nuova categoria di redditi soggetti a tassazione con un’aliquota del 26% è stata stabilita dall’ultima legge di bilancio, ma ora la circolare delle Entrate fornisce ulteriori dettagli sulle norme e i soggetti coinvolti.

Secondo la circolare, si definiscono cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari tradizionali. Questo include, ad esempio, le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

Per quanto riguarda le persone fisiche, le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono soggette a un’imposta del 26%. Tuttavia, questa aliquota si applica solo se il reddito non è ottenuto nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Ciò significa che se si tratta di un’attività commerciale o lavorativa, le stesse plusvalenze saranno tassate in modo diverso.

La tassazione delle plusvalenze da cripto-attività si applica anche ad enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, a condizione che il reddito sia considerato prodotto nel territorio dello Stato. Questo implica che anche i non residenti potrebbero dover pagare imposte in Italia sulle cripto-attività detenute nel paese.

La circolare delle Entrate specifica che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni presenti nello stesso territorio. Questo significa che i redditi realizzati da soggetti non residenti in Italia saranno soggetti a tassazione se relativi a cripto-attività detenute presso intermediari o prestatori di servizi residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

Un punto importante riguarda la detenzione diretta di cripto-attività tramite supporti di archiviazione come chiavette USB. In questo caso, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione è nel territorio dello Stato. Si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente in Italia nel periodo di imposta di produzione del reddito, ma il contribuente ha la facoltà di dimostrare l’effettiva localizzazione del supporto.

Inoltre, la circolare prevede una possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle cripto-attività per i soggetti che le detenevano già al 1 gennaio 2023. Tuttavia, per beneficiare di questo regime agevolato, è necessario versare un’imposta sostitutiva pari al 14%. Questo importo dovrebbe essere pagato per intero o come prima delle tre rate annuali di pari importo entro il 15 novembre 2023.

Infine, la circolare delle Entrate fornisce informazioni sulle regole di regolarizzazione per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle cripto-attività entro lo stesso termine.

In sintesi, la circolare fornisce importanti dettagli sulle nuove regole fiscali per le cripto-attività, cercando di garantire una maggiore trasparenza e conformità fiscale in questo settore in rapida crescita. Gli investitori e i detentori di cripto-attività in Italia dovrebbero prestare attenzione alle nuove disposizioni e, se del caso, cercare consulenza fiscale per garantire il rispetto delle norme.

Leggi anche

Ultima ora

ABBIAMO UN'OFFERTA PER TE

€2 per 1 mese di Fortune

Oltre 100 articoli in anteprima di business ed economia ogni mese

Approfittane ora per ottenere in esclusiva:

Fortune è un marchio Fortune Media IP Limited usato sotto licenza.