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Assegno di inclusione, al via le domande. Cosa cambia rispetto al reddito di cittadinanza

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Da oggi è possibile presentare domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI), la misura che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa, e che sostituisce la misura precedente, il Reddito di cittadinanza.

A causa di un restringimento di requisiti anagrafici ed economici, la misura prevista dal decreto-legge n. 48/2023 comporta una variazione importante del numero di famiglie che beneficiano della misura, rispetto alla misura del Governo Conte: si tratta di 900mila nuclei in meno, secondo il calcolo effettuato dagli economisti di Banca d’Italia.

Adi, come presentare domanda dal 18 dicembre

Prima di vedere cosa cambia tra Reddito di cittadinanza e Adi, ecco come presentare domanda secondo quanto indicato dall’Inps.

  • La domanda di ADI si può presentare nella sezione dedicata del sito Inps utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A partire dal primo gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.
  • Direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD). La natura di misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con persone fragili comporta infatti la necessità di iscriversi alla piattaforma SIISL e di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.
  • In presenza di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico dell’ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.
  • I requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, la descrizione del percorso di attivazione e gli ulteriori dettagli sulla prestazione sono riportati nella Circolare Inps n. 105 del 16.12.2023 

Assegno di inclusione, si riducono platea e reddito

Nei periodici Occasional papers di Banca d’Italia si illustra come la platea si riduca da più di 2 milioni a 1,2. Gli economisti Giulia Bovini, Emanuele Dicarlo e Antonella Tomasi spiegano che considerando la fascia di reddito più bassa il reddito familiare si riduce di 1.300 euro all’anno in media. Un calo dell’11% che in alcuni casi arriva a un -34%, cioè 4.630 euro in meno.

Rispetto al reddito di cittadinanza diminuisce poi l’incidenza sulla povertà assoluta e sulla diseguaglianza (misurata dall’indice Gini del reddito disponibile equivalente) rispettivamente di -0,8 e -0,4 punti percentuali.

Assegno di inclusione, l’effetto sull’occupazione

I ricercatori evidenziano che non essendo lo studio di natura comportamentale, non è possibile accertare l’impatto che la nuova misura potrebbe avere dal punto di vista occupazionale. Anche se si possono fare delle ipotesi: gli effetti secondo gli economisti potrebbero “essere non trascurabili poiché la minore generosità dell’AdI riduce il disincentivo monetario alla ricerca di un impiego per gli individui nel primo quinto di reddito disponibile equivalente …Va tenuto tuttavia presente che gli effetti complessivi dipendono dalle variazioni non solo dell’offerta di lavoro, ma anche della relativa domanda, che per essere stimate richiederebbero un modello di equilibrio economico generale”.

Intanto, l’analisi utilizza il metodo di Bankitalia BIMic per valutare gli effetti della sostituzione dell’RdC con l’AdI sulla distribuzione dei redditi, sulla povertà e sulla disuguaglianza. L’analisi confronta i due strumenti nell’ipotesi che siano corrisposti per un’intera annualità, da gennaio a dicembre: non si tiene quindi conto delle limitazioni alla durata dell’RdC per alcuni nuclei introdotte dalla legge di bilancio per il 2023.

Adi vs Rdc, quanto risparmia lo Stato

“Come l’RdC, l’AdI consiste in un’integrazione al reddito familiare, cui si aggiunge un contributo a copertura del canone di locazione per le famiglie in affitto”, spiegano i ricercatori. Nel complesso, l’accesso all’AdI “è subordinato a requisiti anagrafici ed economici più stringenti rispetto all’RdC, mentre risulta allentato il requisito di residenza per i nuclei di origine straniera”.

5,8 mld + 1,3 mld: il costo a regime per lo Stato di AdI e Sfl. Il costo del reddito di cittadinanza (in un anno) è invece di 8,8 mld

Per quanto riguarda l’SFL (il supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro al mese che dal primo settembre 2023 fornisce un’indennità condizionata all’adesione a programmi formativi o progetti utili per la collettività), ha durata limitata e requisiti di accesso molto selettivi.

Il costo complessivo a regime di entrambe le misure (5,8 miliardi all’anno per l’AdI e 1,3 per l’SFL) è inferiore a quello per l’RdC (8,8 miliardi all’anno prima delle limitazioni introdotte dalla disciplina transitoria per il 2023).

AdI vs Rdc, le differenze

Ecco alcune delle differenze tra assegno di inclusione e reddito di cittadinanza, analizzate dalla Banca d’Italia:

  • L’importo: nonostante in media l’assegno per i beneficiari dell’AdI rimanga sostanzialmente simile a quello percepito con l’RdC (intorno ai 420 euro mensili, oltre 5.000 euro in un anno), “alcune famiglie risultano svantaggiate, per esempio quelle senza minori e senza disabili, oppure con minori, ma di età superiore a 2 anni e in numero inferiore a tre. Nel caso, ad esempio, di un nucleo con due genitori e un figlio di età pari o superiore a 3 anni con Isee di 5.000 euro e reddito familiare di 3.000 euro il valore della scala di equivalenza dell’AdI (1,15) è più basso di quello dell’RdC (1,4) in quanto non è riconosciuto alcun carico di cura al ‘secondo’ adulto del nucleo: l’importo del beneficio risulta in questo caso inferiore rispetto alla normativa previgente”, si legge nello studio.
  • Isee: la soglia non cambierà rispetto all’RdC (9.360 euro). La soglia di accesso relativa al reddito familiare sarà pari a 6.000 euro per tutti i nuclei mentre l’RdC, invece, differenzia tra quelli con abitazione di proprietà (6.000 euro) e quelli in affitto (9.360), riconoscendo che questi ultimi sostengono costi maggiori connessi con la locazione. I nuclei in affitto con un reddito familiare compreso tra 6.000 e 9.360 euro, che in precedenza avrebbero potuto ricevere l’RdC, non potranno invece accedere all’AdI.
  • I rinnovi. L’AdI sarà erogato per un periodo continuativo di 18 mesi e, dopo un mese di sospensione, sarà rinnovabile. Ciascun rinnovo avrà durata pari a 12 mesi. Erano 18 nell’RdC.
  • Le soglie. L’AdI consisterà in un sussidio a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 000 euro annui per i nuclei formati da una sola persona. La soglia di reddito è pari a 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • I coefficienti di equivalenza saranno più alti per gli individui disabili, ma più bassi per gli adulti tra 18 e 59 anni senza carichi di cura o non inseriti in programmi di cura e assistenza e per i minori
  • Le famiglie con figli a carico sotto i 21 anni beneficeranno tuttavia della piena cumulabilità tra l’assegno unico e universale e l’AdI (l’importo dell’RdC è attualmente decurtato in presenza di minori che hanno diritto all’AUU).
  • È stato invece allentato il requisito di residenza per le famiglie di origine straniera (da 10 a 5 anni) dopo la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Itali per il Reddito: il requisito da 10 anni era troppo alto.
  • Non cambiano le soglie di accesso relative al patrimonio immobiliare, ma l’AdI introdurrà un vincolo sul valore ai fini dell’IMU dell’abitazione di proprietà (inferiore a 150.000 euro).

 

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