Biocarburanti: il sottile confine tra Antitrust e mercato

biocarburanti

La maxi-sanzione alle più importanti compagnie operanti in Italia riapre il dibattito sulla concorrenza nel settore energetico.

Il settore degli idrocarburi in Italia ha subito un’importante scossa dopo la delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), che ha colpito i giganti del comparto con una sanzione per una presunta intesa sul valore della componente ‘bio’.

Una decisione che va oltre la cronaca e mette in luce i limiti dell’intervento regolatorio in un ambito vincolato da norme ambientali e obblighi di sostenibilità.

Lo scorso settembre Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil sono state multate per 936,6 mln di euro complessivi per aver costituito un presunto ‘cartello’ che, secondo l’Antitrust, avrebbe avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si sarebbe protratto fino al 30 giugno 2023.

Il valore di questa importante componente di prezzo, stando all’istruttoria di Agcm, è passato da circa 20€/mc del 2019 a 60 €/mc nel 2023. Il Garante ritiene che le compagnie abbiano attuato dei ritocchi – in gran parte coincidenti – determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate.

Tuttavia, la decisione solleva questioni rilevanti soprattutto sul piano metodologico e sistemico. Innanzitutto, il comparto dei biocarburanti non può essere letto con le categorie di un mercato concorrenziale classico, poiché gli operatori non dispongono di discrezionalità nella determinazione dei prezzi, ma subiscono condizioni esterne dettate da obblighi giuridici di miscelazione, vincoli ambientali, standard di sostenibilità, meccanismi di tracciabilità e certificazioni che limitano al minimo l’autonomia negoziale.

Normali forme di coordinamento tra le imprese non sono distorsive per questo mercato, ma necessarie a rispettare gli obblighi legali e a garantire il funzionamento del sistema.

L’interpretazione dell’Antitrust rischia quindi di non tener conto del quadro generale di questo specifico settore: un oligopolio ristretto e asimmetrico, in cui il leader di mercato (Eni), gode di una significativa partecipazione statale e detiene da solo il 30% di share, mentre gli altri competitor si spartiscono il restante 70%.

Cosa dice la giurisprudenza italiana

In questo caso mancano elementi concreti che dimostrino che le imprese si siano effettivamente accordate sui prezzi. Ma soprattutto non ci sono evidenze circa un impatto negativo sui consumatori finali, che la normativa antitrust intende proteggere. Applicare la regolazione in modo estensivo, senza prove di un reale danno economico, rischia di trasformare l’intervento dell’Autorità in un atto punitivo, fondato su formalismi.

Questo si allontana dalla sua funzione originaria: garantire l’equilibrio dei mercati e la tutela dei cittadini. Questo approccio, anche se mosso da intenti preventivi, può mettere a rischio la certezza del diritto e creare sfiducia tra le imprese in settori regolati o tecnicamente complessi.

A tal proposito, il principio di offensività – elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale – è particolarmente rilevante. Secondo questo principio, con radici costituzionali, una condotta è punibile solo se causa un danno concreto o crea un pericolo reale per un bene tutelato dalla legge. In campo economico ciò significa che va accertato un danno concreto o una distorsione rilevabile della concorrenza: non basta il sospetto o la semplice somiglianza di comportamenti tra operatori. Per aprire una procedura antitrust non basta notare comportamenti simili: bisogna dimostrare che abbiano effettivamente danneggiato la concorrenza.

L’intervento dell’Autorità è giustificato solo se supportato da elementi verificabili e documentati, in linea con i principi di proporzionalità, legalità e ragionevolezza. Se manca questa verifica sostanziale, si corre il rischio di una deriva regolatoria: il Garante, pur volendo tutelare la concorrenza, potrebbe finire per danneggiarla, interferendo con la libertà d’impresa e con i meccanismi di autoregolazione di mercati già molto regolati, come quello dei carburanti.

L’onere della prova deve ricadere sull’Autorità

Nel complesso e strategico settore degli idrocarburi, l’intervento dell’Antitrust, nazionale o europeo, deve basarsi su analisi accurate e dati oggettivi. Si tratta infatti di un mercato caratterizzato da dinamiche particolari – sia in termini di struttura dei costi sia di barriere all’ingresso – che impongono all’Autorità di valutare con attenzione ogni elemento prima di ipotizzare un’infrazione.

La regolazione dovrebbe intervenire solo nei casi di reali distorsioni della concorrenza, ostacoli all’ingresso di nuovi operatori o alterazioni significative dell’equilibrio di mercato. Per evitare sanzioni arbitrarie contro comportamenti che appaiono simili a pratiche collusive ma non danno realmente luogo a un danno, l’Autorità deve provare in modo chiaro e documentato che la concorrenza è effettivamente diminuita o distorta.

Solo attraverso la presentazione di elementi obiettivi, verificabili e coerenti con la realtà economica del comparto sarà possibile garantire un corretto equilibrio tra la tutela del mercato e la libertà d’impresa, evitando interpretazioni estensive.

Insomma, un’Autorità credibile non si misura sulla quantità delle sanzioni, ma sulla qualità delle analisi, sulla proporzionalità degli interventi e sulla capacità di distinguere i casi che richiedono un intervento da quelli che non lo richiedono. In questo caso, sembra proprio che l’Antitrust abbia mancato alla sua reale funzione: garantire il corretto funzionamento dei mercati, tutelare i consumatori e accompagnare lo sviluppo di settori strategici per l’Italia.

Un pieno che pesa, l’oscillazione del costo del carburante: Dal 2019 al 2025 la benzina e il gasolio hanno mostrato un andamento altalenante, con un picco evidente nel 2022 e una successiva fase di stabilizzazione. Nonostante il lieve calo registrato negli ultimi mesi, i valori restano superiori ai livelli pre-pandemia.

I paletti del Tfue

L’Unione europea, con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione (Tfue) firmato a Lisbona nel 2009, disciplina i comportamenti che possono compromettere il corretto funzionamento della concorrenza, vietando accordi, decisioni o pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione del mercato.
Nel tempo, la Corte di Giustizia dell’Ue (Cgue) ha individuato due categorie di infrazioni: quelle ‘per oggetto’ e quelle ‘per effetto’.

Le prime ricorrono quando, alla luce del contesto economico e giuridico, la condotta è intrinsecamente idonea a ledere in modo apprezzabile la concorrenza, senza necessità di analizzarne gli effetti concreti. Le seconde si configurano, invece, quando il contenuto e il contesto dell’accordo non rivelano immediatamente un carattere sufficientemente lesivo, rendendo necessaria una valutazione delle conseguenze effettive.

L’interpretazione della Cgue

La Corte di Giustizia si è pronunciata più volte sulla distinzione tra le due categorie di infrazioni. Tra le decisioni più rilevanti figura la causa Cartes Bancaires contro la Commissione, nella quale i giudici europei hanno chiarito che un’infrazione ‘per oggetto’ non può essere qualificata come tale soltanto perché potenzialmente dannosa: è necessario che riveli un danno apprezzabile per la concorrenzialità del mercato di riferimento.

Le sentenze più recenti hanno ulteriormente precisato che questo tipo di infrazione deve essere interpretato in senso restrittivo, così da evitare che comportamenti legittimi – come il parallelismo o l’adattamento reciproco tra operatori – vengano automaticamente considerati illeciti.

Cosa sono i biocarburanti

In Italia questo settore, nonostante le agevolazioni, costituisce una quota limitata dei consumi complessivi, ovvero il 5% del totale, mentre benzina e diesel rappresentano ancora l’89%

I biocarburanti rappresentano una fonte di energia derivata da materie prime rinnovabili, come biomasse vegetali o animali, che può essere utilizzata nei trasporti per sostituire, in tutto o in parte, i combustibili fossili tradizionali. Per produrre i biocarburanti ci sono sostanzialmente due processi: il primo è quello biochimico che include la fermentazione e la digestione anaerobica, utilizzati per produrre bioetanolo e biometano.

La fermentazione trasforma zuccheri e amidi in alcol, mentre la digestione anaerobica decompone i rifiuti organici per produrre biogas. Il secondo è Il processo termochimico che attraverso la pirolisi e la gassificazione trasforma la biomassa in combustibili liquidi e gassosi.

Questi processi permettono di ottenere biodiesel da esteri metilici degli acidi grassi (Fame), che vanno additivati a combustibile fossile, ad oggi non oltre il 7%. Al contrario, gli oli vegetali idrotrattati (Hvo), possono essere utilizzati come carburanti anche in purezza su tutte le motorizzazioni omologate.

L’articolo originale è stato pubblicato sul numero di Fortune Italia di dicembre 2025 – gennaio 2026 (numero 10, anno 8)

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