Mercato biocarburanti: la fragilità della rigida impostazione dell’Agcm

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L’accertamento di intese anticoncorrenziali in mercati ampiamente regolamentati: il caso della sanzione da un miliardo sul prezzo della componente bio dei carburanti.

L’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha recentemente adottato una delle più rilevanti decisioni degli ultimi anni con la quale ha irrogato una sanzione di oltre 900 mln di euro a sei dei principali operatori petroliferi, per un presunto cartello sulla componente bio dei carburanti per autotrazione.

La decisione merita una riflessione critica, nella migliore tradizione dell’indagine socratica di verifica dei presupposti e delle apparenti certezze, non soltanto in ragione del rilievo economico delle sanzioni e dell’importanza del mercato, ma soprattutto perché rappresenta un precedente che potrebbe avere gravi ricadute sistemiche in molteplici mercati regolamentati, caratterizzati da un oligopolio ristretto e asimmetrico.

In assenza di prove dirette e circostanziate di un’effettiva concertazione del prezzo tra le imprese il provvedimento si fonda sul presupposto che l’oggettivo allineamento dei valori della componente bio da parte degli operatori petroliferi (tra il 2020 e il 2023), possa essere giustificato esclusivamente in ragione dell’esistenza di una pratica concordata sul prezzo.

In particolare, l’Autorità in ragione dell’anomalo parallelismo nell’applicazione dei prezzi della componente bio, della pubblicazione da parte dell’operatore principale su una rivista specializzata (Staffetta Quotidiana) dei prezzi praticati dalla principale impresa del settore e del rinvenimento di alcuni monitoraggi interni sulle pratiche commerciali dei concorrenti ha ritenuto sussistente una pratica concordata restrittiva per oggetto idonea a influenzare l’andamento delle tariffe della componente bio del carburante per autotrazione.

In applicazione degli orientamenti europei da tale qualificazione l’autorità ha presunto l’anticompetitività del parallelismo, senza ulteriori accertamenti in ordine all’esistenza di spiegazioni alternative che possano giustificare la conformazione del mercato e di effettivi impatti negativi per i consumatori finali.

In tale prospettiva il provvedimento solleva quantomeno meno tre dubbi, in ordine alla qualificazione giuridica, alla ricostruzione probatoria e alla coerenza con i principi europei.

Secondo la Corte di Giustizia, le restrizioni per oggetto sono quelle per le quali il contenuto, la finalità e il contesto economico-legale mostrano di per sé, senza necessità di analizzare in concreto gli effetti, l’idoneità a ledere la concorrenza in misura apprezzabile.

Tuttavia, per qualificare una restrizione per oggetto non è sufficiente una lesività potenziale, ma ‘a sufficient degree of harm to competition’ che consenta di considerare illecite, senza una verifica concreta, forme di parallelismo legittimo o comportamenti adattivi.

Tuttavia, nel caso di specie non appare evidente, anche alla luce del ridotto rilievo della quota della voce bio nella quantificazione del prezzo del carburante per autotrazione (pochi centesimi per litro), l’effettiva sussistenza di un apprezzabile pregiudizio alla competizione e ai consumatori. Tra l’altro, è stato messo in dubbio che la ‘tariffa bio’ sia effettivamente sensibile, in quanto dai dati emergerebbe che clienti e consumatori ignorano tale elemento.

Anche la ricostruzione probatoria appare carente; la pubblicazione dei prezzi sulla Staffetta Quotidiana rappresenta uno strumento di trasparenza (di informazione delle imprese e dei consumatori) che per costituire ‘elemento collusivo’ (di stabilizzazione del cartello) deve essere integrato da contatti riservati idonei a dimostrare una pratica concordata; le mail interne degli operatori confermano un interesse a monitorare il mercato, pratica perfettamente razionale in un oligopolio, ma non provano alcuno scambio di informazioni.

Le comunicazioni bilaterali riguardano rapporti di fornitura esistenti. Tali indizi appaiono, dunque, eterogenei e sembrano assumere un diverso peso probatorio, che non consente di qualificarli come ‘prova’ concordante senza una reale analisi controfattuale. Analisi controfattuale economica la cui assenza rappresenta forse il punto più critico della decisione, anche alla luce dei chiari orientamenti della giurisprudenza europea che impongono la valutazione di ipotesi alternative.

L’autorità si limita ad affermare che il parallelismo non potrebbe essere spiegato con fattori o caratteristiche del mercato, ma si limita a rilevare l’omogeneità del prodotto e la stabilità della domanda, come se ciò non potesse essere sufficiente a escludere una convergenza autonoma.

Nessuna analisi approfondita dei costi dei biocarburanti è effettuata, così come è omessa qualsivoglia valutazione degli effetti delle politiche regolatorie o della trasmissione dei prezzi internazionali.

In tale prospettiva la decisione appare carente delle valutazioni in ordine all’assenza di ragionevoli spiegazioni lecite dell’allineamento dei prezzi, determinate da esigenze di costo, trasparenza o reazioni alle condotte del leader di mercato. Il rischio è che la presunzione prenda il posto della prova, con l’inevitabile effetto di attribuire un rilievo anticoncorrenziale a condotte commerciali fisiologiche, con la conseguenza che l’applicazione delle regole degeneri in un rigido formalismo sanzionatorio con finalità punitive, svincolato dalla sostanza economica e paradossalmente dall’interesse pubblico in virtù del quale sono attribuiti all’autorità i poteri di vigilanza.

In tale prospettiva, appare evidente che spetterà ai giudici amministrativi verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di una condotta anticoncorrenziale e soprattutto individuare l’onere probatorio richiesto per ritenere accertata un’illecita pratica concordata di allineamento dei prezzi. È sufficiente per l’Antitrust presumere l’esistenza di un cartello occulto da un allineamento perfetto dei prezzi, ovvero l’Autorità è tenuta a dimostrare che vi sia stato uno scambio di informazioni e soprattutto che non esistano analisi economiche alternative? In altre parole, il parallelismo evidente e perfetto è automaticamente indice di un’intesa illecita?

Paolo Clarizia è Avvocato e docente presso l’Università degli Studi Link Campus University – Roma.

L’articolo originale è stato pubblicato sul numero di Fortune Italia di dicembre 2025 – gennaio 2026 (numero 10, anno 8)

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