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Flixbus, Tar conferma multa Antitrust da 1,5 mln

Resta confermata, almeno per ora, la sanzione da 1,5 mln di euro inflitta dall’Antitrust a Flixbus il 18 febbraio 2021 per la gestione del servizio di trasporto durante il periodo di emergenza sanitaria. Lo ha stabilito , con un’ordinanza pubblicata oggi, il Tar del Lazio, respingendo la richiesta della compagnia tedesca di sospendere il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’Antitrust aveva sanzionato Flixbus per due diverse pratiche commerciali scorrette risalenti al periodo compreso tra marzo e giugno 2020. La prima relativa al fatto che l’azienda tedesca avrebbe continuato ad acquisire prenotazioni e pagamenti per biglietti che non avrebbe poi erogato “anche nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore dei vari decreti governativi di limitazione alla circolazione susseguitisi da febbraio in poi a causa del Coronavirus”. Condotte che avevano portato l’Antitrust ad irrogare alla compagnia una multa di 900 mila euro.

La seconda pratica scorretta, sanzionata con 600 mila euro, riguarda l’assistenza post vendita nel suo complesso, dopo la cancellazione unilaterale dei viaggi da parte della compagnia. Nel dettaglio, l’Autorità garante aveva contestato “l’omessa informativa” o “la diffusione di informazioni lacunose e ambigue” in merito alla soppressione dei servizi acquistati e ai diritti e ristori spettanti, oltre alle modalità di rimborso, “in particolare con riguardo alla proposta di un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro, rispetto al rimborso in denaro” e all’applicazione di ulteriori addebiti ai clienti all’atto del successivo utilizzo del voucher.

All’epoca delle contestazioni FlixBus si era difesa sostenendo, in una nota, di aver “cercato di fornire nella maniera più rapida possibile tutte le informazioni utili per i consumatori, comprese quelle relative alle procedure di rimborso” e di aver “proceduto a implementare e rendere disponibili tutti i canali a propria disposizione, dagli strumenti di messaggistica diretta alla creazione di una pagina dedicata sul sito”. Il 12 marzo l’azienda aveva quindi presentato ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento, previa sospensione del provvedimento.

Nell’ordinanza con cui oggi hanno respinto la richiesta di sospensiva, i giudici della Prima sezione del Tribunale amministrativo scrivono che “il ricorso si basa su assunti che non disvelano una palese fondatezza, a fronte degli accertamenti compiuti dall’Autorità sulle condotte tenute dall’operatore durante il periodo dell’emergenza epidemiologica”. Inoltre, per il Tar, “rilevata, per un verso, la assoluta prevedibilità delle varie proroghe delle misure governative e della conseguente impossibilità di eseguire le prestazioni in rilievo e, per altro verso, la apparente inadeguatezza degli interventi post-vendita, messi in essere dall’impresa”, la domanda di sospensione “non può essere accolta”.

Si attende ora la fissazione dell’udienza per la discussione nel merito del ricorso dell’azienda di trasporti tedesca.

 

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