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Il caso Husky, quando le aziende convincono l’Antitrust

AGCM

Husky non ha approfittato della posizione di forza sul mercato dei macchinari per lo stampo di bottiglie in pet. Questo, perché le limitazioni delle performance delle macchine qualora vengano utilizzati stampi non originali e mancanti di chip non hanno finalità anticoncorrenziale. L’Antitrust ha così deciso di chiudere l’istruttoria, avviata nel gennaio del 2020 contro il colosso canadese con una decisione di non procedibilità pubblicata nel bollettino numero 45.

La segnalazione era partita da alcuni clienti del gruppo, leader mondiale del mercato, che avevano lamentato tagli fino al 10% della velocità della macchina quando non venissero utilizzati gli stampi di ultima generazione forniti dalla Husky dotati di un chip per farsi riconoscere dalla macchina. Nella produzione di bottiglie lo stampo è intercambiabile perché serve a modellare la forma del pezzo finito alle necessità del cliente, la bottiglia della Coca-Cola diversa da quella della Fanta o delle acque minerali.

I clienti, per lo più stampatori di bottiglie in pet e di bevande da asporto, avevano accusato il gruppo produttore dei macchinari di volerli costringere ad impiegare le più costose parti fornite da Husky. La società ha però convinto l’Antitrust che l’uso dei nuovi stampi, che funzionano un po’ come le cartucce delle comuni stampanti casalinghe, era raccomandato soprattutto per motivi di sicurezza, per impedire al macchinario di rompersi a causa di un pezzo non del tutto conforme o di tipo superato, anche se prodotto da loro, e non più adatto alle maggiori prestazioni degli ultimi modelli.

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