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Trading online, può esserci un caso Gamestop in Italia?

gamestop trading

Una folla di retail investors, di piccolissimi investitori, che grazie ai canali finanziari di un social network come Reddit e ad app di trading online come Robinhood si organizza per puntare al rialzo su titoli su cui la grande finanza punta al ribasso (‘shortando’ le azioni di aziende come Gamestop o Amc): può succedere anche da noi?

“In Ue, grazie ad un quadro di regole molto rigoroso e alla prevalenza sul mercato delle applicazioni digitali degli stessi intermediari tradizionali, è meno probabile oggi che avvenga quanto successo negli Stati Uniti” con il caso Gamestop, ha detto la segretaria generale della Consob, Maria Antonietta Scopelliti, in audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulle banche.

Non è una preoccupazione campata in aria: in fondo, la gamification del trading e le app che stanno ‘democratizzando’ la finanza e che permettono di giocare in Borsa senza commissioni (se non si considerano i costi nascosti, molto criticati in Usa, del ‘Payment for order flow’) sono fenomeni internazionali: quanto è probabile, allora, un fenomeno speculativo come quelli che si sono verificati in America?

Le differenze strutturali

Secondo Scopelliti, “gli investitori Ue sono tradizionalmente dotati di maggior cautela di quelli statunitensi, anche se la tendenza alla gamification può abbassarne l’attenzione e la consapevolezza”. In più c’è una considerazione strutturale: “Si può considerare che sul mercato italiano il peso delle vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste sia meno rilevante rispetto all’esperienza statunitense, sia in termini complessivi, sia considerando le singole società con le maggiori posizioni ribassiste aperte”.

Il succo, insomma, è che i mercati del nostro continente sono più protetti (“dispongono di maggiori presidi a prevenzione di fenomeni come ‘Gamestop'”) ma il mondo del trading non ha confini definiti: “L’evoluzione tecnologica e sociale in corso non può essere sottovalutata” e per questo “la risposta, per la natura stessa trans-nazionale dell’attività di investimento tramite piattaforme e app, non potrà che essere europea”.

Lo scorso 13 aprile, ha ricordato Scopelliti, l’autorità “ha scritto al presidente ad interim dell’Esma chiedendo di approfondire con attenzione i temi sollevati dalla vicenda ‘Gamestop’ per la tutela degli investitori europei, soprattutto di fronte alla crescente attività cross-border, e suggerendo di compiere uno sforzo per valutare il rispetto delle regole esistenti da parte dei soggetti che si rivolgono ai risparmiatori Ue. L’Esma – ha detto ancora Scopelliti – si è mostrata concorde con le sollecitazioni”.

Il payment for order flow

Al momento, ha poi ricordato la segretaria generale, “i lavori avviati e attualmente in corso prevedono infatti specifiche ricognizioni nelle giurisdizioni europee e approfondimenti mirati sul tema dei conflitti di interessi impliciti nei pagamenti per i flussi di ordini e sulle app di negoziazione”: i pagamenti per i flussi di ordini, payment for order flow in inglese, abbreviato in Pfof, sono al centro delle critiche alle maggiori app di trading (la più famosa negli ultimi mesi è diventata Robinhood, in America).

Secondo i critici, una volta attirati gli utenti con la possibilità di scambiare a commissioni zero, è nel meccanismo del Pfof che le app nascondono il costo poi effettivamente pagato dall’utente. In America molte app, infatti, ottengono una grossa fetta dei propri ricavi ‘vendendo’ gli ordini (di vendita o acquisto) dei clienti ai Market maker (uno dei maggiori, Citadel securities, è strettamente connesso proprio a Robinhood) che poi guadagnano facendo incontrare domanda e offerta: quando, in questo processo, gli utenti non ottengono il prezzo migliore (di vendita o acquisto), questo significa un guadagno per i market maker sullo spread rimanente.

“Il proliferare di piattaforme di trading operanti come sistemi di raccolta ordini, con importi minimi in ingresso molto limitati e commissioni nulle o ridotte, comporta spesso la trasmissione ai clienti tramite email, messaggi e social media, di ‘segnali di trading’ generati da soggetti terzi che concedono l’accesso ai dati sulle proprie negoziazioni affinché siano copiate e replicate. Ciò comporta il rischio di integrare ed enfatizzare eventuali effetti distorsivi di potenziali manipolazioni del mercato”, ha detto Scopelliti.

Le preoccupazioni sul trading, oltre il Pfof

Non solo il Pfof: in Europa si stanno anche facendo altri approfondimenti, come una “peer-review sulle attività cross-border delle imprese di investimento e sulla cooperazione tra autorità; ancora maggiori sforzi coordinati con le altre autorità di vigilanza europee (Eba e Eiopa) per l’educazione finanziaria dei cittadini con attenzione particolare ai fenomeni indotti dalla digitalizzazione (che è uno dei pilastri della Capital Market Union); lo sviluppo di indicatori per la tempestiva identificazione dei rischio per gli investitori al dettaglio; il ruolo dei social media e delle piattaforme non regolamentate nello scambio di opinioni sulle intenzioni di investimento”, ha elencato ancora Scopelliti.

Trading online: la proliferazione delle pubblicità

“La Consob ha avviato approfondimenti con l’obiettivo di individuare gli strumenti per anticipare la tutela del risparmiatore alla fase che si concretizza nello svolgimento delle campagne pubblicitarie online”, ha ricordato la segretaria generale della Consob. “Viviamo tutti in prima persona – ha spiegato – il sensibile incremento di banner, inserzioni e pop-up sulla maggior parte dei siti internet e dei social network con i quali si suggeriscono investimenti dagli straordinari rendimenti finanziari”.

La Consob “vuole approfondire il fenomeno anche per elaborare un’eventuale proposta normativa e presentare specifiche istanze a livello Ue. Si tratterebbe di un’area di intervento dai confini molto estesi per il cui monitoraggio si potrà operare solo con un’adeguata dotazione di risorse tecnologiche e di competenze specializzate”, ha però aggiunto Scopelliti.

Inoltre, ha detto, “sul fronte del contrasto agli abusivismi, è importante ricordare che l’articolo 32 del disegno di legge comunitaria all’esame del Senato, nel dare attuazione al regolamento Ue in materia di tutela dei consumatori, introduce due elementi di novità, anche per gli ambiti di competenza della Consob: la possibilità di mystery shopping, per acquisire elementi probatori utili all’accertamento di violazioni e quella di accettare impegni dai soggetti interessati per rimediare alle infrazioni commesse”.

“Non va trascurata l’importanza dei programmi di educazione finanziaria, che rappresentano uno strumento fondamentale per diffondere maggiore consapevolezza, soprattutto nelle fasce d’età più giovani, dei rischi di decisioni basate su informazioni che circolano sul web e sui social media”, ha ribadito la segretaria generale della Consob.

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